Presupposti per revoca affidamento – Revoca dell’autorizzazione da parte del Dipartimento

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Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

L’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

Nell’accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l’autorità parentale dei genitori. Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore.

I “terzi” presso cui il minore si trova ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC sono le persone a cui i genitori hanno affidato il figlio volontariamente (e non per effetto di una decisione dell’autorità): anche nel caso in cui il minore è tolto alla custodia di terzi, il provvedimento colpisce infatti i genitori, che non hanno saputo o potuto scegliere un luogo di collocamento adatto a salvaguardare gli interessi del minore.

Il diritto di custodia (droit de garde, rechtliche Obhut) comprende infatti il diritto di determinare il luogo di dimora e le modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente al tutore del minore), essendo una componente dell’autorità parentale. Dall’entrata in vigore della revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata sostituita dal termine, più preciso, di “diritto di determinare il luogo di dimora del figlio” (droit de déterminer le lieu de résidence, Aufenthaltsbestimmungsrechts).

 

La misura di privazione della custodia parentale consiste dunque nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio, e a collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o un istituto.

Nel caso i genitori vengano privati di tale diritto, la sua titolarità passa all’Autorità di protezione, che decidendone il collocamento, determina quindi il luogo di dimora del minore. Tale collocamento deve essere, secondo la norma, “conveniente” (approprié; angemessen): esso deve dunque corrispondente alla personalità e ai bisogni del minore. I criteri da prendere in considerazione sono in particolare l’età del bambino, la sua personalità, i suoi bisogni educativi o, più in generale, i bisogni relativi alla sua presa a carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente di vita, l’opinione dei genitori, e le relazioni di prossimità del bambino.

Decidendo il collocamento del minore, l’Autorità di protezione non trasferisce il diritto di custodia – di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di fatto del minore (faktische Obhut, garde de fait). Tale nozione comprende la cura quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei doveri legati a tali cure e all’educazione quotidiana.

Qualora il collocamento del minore non risulti più confacente alla personalità e ai bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione in applicazione dell’art. 313 CC, secondo cui la modifica delle circostanze comporta l’adattamento delle misure di protezione alla nuova situazione. Non entra invece in considerazione un’ulteriore decisione di ritiro della custodia parentale (rectius: di ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC, nella misura in cui, come visto, tale diritto è rimasto all’Autorità di protezione e non è stato delegato ai terzi presso cui il minore è collocato per decisione dell’autorità (detentori di una semplice custodia di fatto).

Come visto, ai sensi dell’art. 316 cpv. 1 CC il collocamento di un minore presso una famiglia affidataria presuppone che i genitori affilianti abbiano ricevuto un’autorizzazione in tal senso dall’autorità competente (che nel Canton Ticino non è l’Autorità di protezione).

Nel caso in cui alla famiglia affidataria venga revocata l’autorizzazione da parte dell’autorità competente, il collocamento presso la suddetta famiglia non è più possibile e l’Autorità di protezione non può che collocare il minore altrove.