Presupposti per richiedere l’allestimento di una nuova perizia

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Per consolidata prassi, l’erezione di una nuova perizia  può avere luogo alle duplici condizioni cumulative che la parte richiedente abbia già insistito in prima sede per la designazione di un nuovo perito in conseguenza della manifesta insufficienza delle sue risposte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, ad art. 322 m. 11) e, ovviamente, che le risposte del perito siano realmente insufficienti (art. 252 cpv. 5 CPC-TI), ossia nel caso in cui si possa affermare che la perizia offende la logica o lede principi universalmente riconosciuti dalla scienza o dell’arte in questione (fra le tante II CCA 30 agosto 2006 inc. n. 12.2005.170 e 3 febbraio 2005 inc. n. 12.2003.110; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 252, m. 5). In altri termini la perizia è manifestamente insufficiente allorché il responso peritale appaia, anche a un laico in materia munito però di buona istruzione, come illogico e contrario ai principi universalmente riconosciuti in quella determinata scienza, incontrollato o incontrollabile, poiché il perito si è fondato su fatti non attendibili o ha tralasciato di considerare fatti veri e rilevanti (Cocchi/Trezzini, op. cit. ad art. 252 m. 6).