Secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni (finali) inappellabili di prima istanza, come sono le decisioni nelle pratiche in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
In base all’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
Secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC, nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Sono fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC).
Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale nemmeno la prescrizione di pretese fondate sul diritto pubblico, sia nel caso in cui lo Stato è creditore, che nel caso in cui esso è debitore, deve essere rilevata d’ufficio (Staehelin, Basler Kommentar zu SchKG, Basilea 2010, vol. I, n. 22 ad art. 81 e rif. ivi).
In virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia.
L’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF parifica alle decisioni giudiziarie anche le decisioni di autorità amministrative svizzere. Tale è il caso per le decisioni emanate dall’autorità fiscale.
Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la decisione giudiziaria o amministrativa su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo.