Le liberalità fatte da un coniuge negli ultimi cinque anni prima dello scioglimento del regime dei beni senza il consenso dell’altro, eccettuati i regali d’uso.
Secondo il Tribunale federale, per liberalità vanno intese tutte le disposizioni patrimoniali, fatte senza corripettivo, che diminuiscono la massa patrimoniale acquisti rispettivamente impediscono il suo aumento.
Di conseguenza, in una recente sentenza destinata alla pubblicazione (5A_234/2012), il Tribunale federale ha stabilito che anche le donozioni volontarie fatte da un coniuge alla madre di un suo figlio nato fuori dal matrimonio qualora non sia stato eccezionalmente stipulato un contratto contenente l’obbligo di admpiere a un obbligazione morale.