Responsabilità dell’organo societario: estensione e limitazione del potere di rappresentare la società allo scopo sociale?

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Secondo l’art. 718a CO, le persone autorizzate a rappresentare la società possono fare, in nome di essa, tutti gli atti conformi al fine sociale. Una limitazione di questo potere di rappresentanza è senza effetto per i terzi di buona fede, ad eccezione delle clausole iscritte nel registro di commercio che regolano la rappresentanza esclusiva della sede principale o di una succursale o la rappresentanza in comune della società.

Nei confronti di un terzo in buona fede, l’art. 718a CO viene interpretato in modo esteso, sia per sua tutela, sia a protezione del commercio giuridico, nel senso che la società, tramite l’agire dell’organo, viene vincolata non solo per quanto riguarda negozi giuridici utili, rispettivamente che rientrano nell’attività abituale della società, bensì pure per quelli inconsueti che coinvolgono anche solo indirettamente lo scopo sociale e che potrebbero obiettivamente promuoverlo, ovvero che non sono da questi espressamente esclusi (DTF 4A_617/2013, consid. 5.1; DTF 111 II 284, consid. 3b; Watter, in: Honsell/Vogt/Watter [ed.], Basler Kommentar OR II, 2016, n. 2 seg. ad art. 718a CO). 

Tali negozi sono dunque vincolanti per la società indipendentemente da sue concrete direttive o prassi che il terzo non poteva conoscere (DTF 4A_147/2014 del 19 novembre 2014, consid. 3.2.5; DTF 4A_617/2013, consid. 5.1). 

Ciò vale a livello esterno (“Vertretungsmacht”, “rechtliches Können”), ma non a livello interno, siccome un organo che ha il potere di vincolare la società tramite determinati atti non è necessariamente autorizzato a farlo. 

In altri termini, il potere di rappresentanza è spesso più esteso delle facoltà e delle autorizzazioni interne. 

Queste limitazioni possono essere previste nelcontratto di lavoro, nei regolamenti, nelle direttive, tramite istruzioni o anche implicitamente dall’organizzazione e dal campo di attività della società. 

Determinati atti giuridici possono pertanto costituire un abuso del potere di rappresentanza anche se non espressamente vietati, poiché contravvengono alla volontà presunta della società e ai suoi scopi.

Ciò presuppone un esame delle circostanze del caso concreto, per accertare se l’organo potesse in buona fede ritenere il negozio giuridico stipulato conforme allo scopo sociale oppure in grado di promuoverlo. 

Nella misura in cui ciò sia negato, ne consegue una violazione dei doveri dell’organo e può far sorgere una sua responsabilità per i danni causati alla società, soprattutto laddove l’atto concluso in suo nome è per essa vincolante.