In merito alla responsabilità di un coniuge per i debiti dell’altro coniuge, occore avantutto osservare che, di principio, ogni coniuge ha i suoi propri debiti e l’altro coniuge non risponde dei medesimi. Tra le regole applicabili ai debiti figura comunque l’art. 143 CO, secondo il quale una solidarietà tra più debitori va ammessa nei casi previsti dalla legge.
Nel caso delle persone coniugate, le regole sulla rappresentanza dell’unione coniugale possono, in determinati casi, comportare che un coniuge risponda solidalmente per i debiti dell’altro.
Secondo questa norma legale, durante la vita comune ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia. Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se è stato autorizzato dall’altro o dal giudice, oppure qualora l’affare non consente una dilazione e l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi. Inoltre con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro.
Sui premi di CM in particolare
Il Tribunale federale ha già avuto modo di sancire che sia la conclusione di un’assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono da considerare come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell’art. 166 cpv. 1 CC . Di conseguenza, alla luce dell’art. 166 cpv. 3, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto, relativi al periodo in cui vivono assieme.
Con sentenza del 22 luglio 2005, il Tribunale federale ha stabilito che con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti (“Nutzungsgemeinschaft”) vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l’art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa.
Detto altrimenti, con l’assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell’unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza dell’unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto; determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149).
La responsabilità solidale vale anche per le partecipazioni ai costi giusta l’art. 64 LAMal.
Responsabilità dei coniugi per le imposte
Sia secondo l’art. 12 LT, sia secondo l’art. 13 LIFD, i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva.
Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile oppure, limitatamente all’imposta cantonale, quando ne fa richiesta scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione. La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti.