Avv. Igor Bernasconi, Lugano

Restituzione dell’acconto e indebito arricchimento

Law mallet and a stack of money

Secondo l’art. 62 CO, chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell’altrui patrimonio, è tenuto a restituire l’arricchimento.

L’art. 62 CO torna applicabile anche ai pagamenti effettuati in esecuzione anticipata di un contratto in corso di negoziazione o stipulazione, quando tale contratto non sia stato concluso.

Di conseguenza, l’acconto va restituito quando non si perfeziona il contratto, a meno che le parti avevano concordato il carattere definitivo e non rimborsabile dell’acconto.

L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di dimostrarla.

Di conseguenza, chi chiede la restituzione deve dimostrare il versamento dell’acconto e il fatto che il contratto non è venuto in essere. Chi invece si oppone alla restituzione dell’acconto, deve dimostrare che secondo la volontà delle parti l’acconto era definitivo e non rimborsabile.

L’obbligo di provare le circostanze di fatto alla base di una pretesa vale anche nell’ambito della prova di un fatto negativo. In questo caso però l’onere probatorio è mitigato dalle regole di buona fede, che obbligano la parte avversa a collaborare al procedimento probatorio, in particolare offrendo la prova del contrario.

È nell’ambito della valutazione delle prove che il giudice deciderà sul risultato della collaborazione della controparte o trarrà le conseguenze di un rifiuto di collaborare all’assunzione delle prove.

La prova è fornita se l’autorità giudiziaria giunge alla conclusione che la circostanza di fatto esiste così come asserito. Non è richiesta la certezza assoluta; è piuttosto sufficiente un grado di probabilità che non lasci alcun ragionevole dubbio sull’esistenza del fatto in questione.

Ogni situazione richiede una valutazione specifica. Per analizzare il suo caso e definire la corretta strategia legale, può contattarmi per fissare un appuntamento

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