Risarcimento danni – Le spese di patrocinio sorte in un procedimento penale possono essere fatte valere in un procedimento civile come danno?

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Secondo l’art. 41 CO, chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.

Le spese di patrocinio, ossia le spese per l’avvocato, di in un procedimento penale nel quale il danneggiato era imputato possono di principio essere fatte vale quale elemento del danno, ritenuto che il procedimento penale può servire a chiarire questioni attinenti alla responsabilità.

Tuttavia, occorre tener conto del fatto che in simili casi le spese di patrocinio sostenute dal danneggiato servono principalmente alla sua difesa e non all’accertamento (nei confronti del
convenuto civilmente) della responsabilità e del danno.

Di conseguenza, tali spese possono essere prese in considerazione in sede civile, quali
elemento del danno, solo in misura parziale. Condizione essenziale per il
risarcimento è poi che l’assistenza legale sia giustificata, necessaria è
appropriata (cfr. DTF 117 II 101).


IICCA 24.11.2022 N. 12.2022.111