Risarcimento per torto morale per parenti e conviventi

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In un sentenza dello scorso 7 febbraio 2012 (DTF 138 III 276) , il Tribunale federale ha ricordato che chi a causa della notizia della morte di un parente subisce uno choc è direttamente leso dall’incidente e può, in tale qualità, in linea di principio pretendere il risarcimento dei danni alla sua salute e la riparazione del torto morale da colui che ha causato l’incidente.

Secondo un’altra sentenza del 2012, finanche un rapporto di concubinato stabile può fondare un diritto alla riparazione del torto morale giusta l’art. 47 CO in favore del convivente superstite (DTF 138 III 157)

Rilevante, in tema di risarcimento per torto morale, è il fatto che l’art. 47 CO fa dipendere la possibilità di riconoscere in caso di morte di una persona un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione ai superstiti dalla sussistenza di particolari circostanze.

In caso di morte, al congiunto non è di conseguenza sempre riconosciuto un risarcimento, ancora essendo necessaria l’esistenza di particolari circostanze che lo giustifichino .

In materia di lesione della personalità (art. 49 CO), il Tribunale federale ha stabilito che per suffragare una pretesa a titolo di torto morale la parte lesa deve provare le circostanze soggettive dalle quali si può dedurre, dalla grave lesione oggettiva subita, la sua sofferenza morale ; non è sufficiente invece che in base alla comune esperienza una violazione della personalità possa comportare una certa sofferenza.

La prova di una sofferenza morale  è invero difficilmente dimostrabile (SJ 1995 352), ma ciò non dispensa il richiedente dall’addurre e circostanziare tale sentimentoper ottenere il risarcimento del torto morale  subito da loro personalmente essi dovevano illustrare e provare che il proprio dolore e la propria sofferenza morale  erano di una gravità particolare e avevano un carattere eccezionale.