A partire dal 2014, anche in caso di separazione è previsto —di principio —il mantenimento dell’autorità parentale congiunta in seno ad entrambi i genitori. Nel diritto previgente, il diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto di custodia (cfr. DTF 136 III 353). Pertanto, il genitore al quale erano affidati i figli aveva il diritto di trasferire il loro luogo di dimora anche senza il consenso al trasferimento preventivo dell’altro genitore rispettivamente dell’autorità di protezione o del giudice.
Oggi tale diritto rientra nelle prerogative dell’autorità parentale.
Di conseguenza, la legge prevede adesso che quando i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2, let. a e b CC).
Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento; se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori (cpv. 5).
Il Tribunale federale ha poi stabilito che in caso di trasferimento all’interno della Svizzera il consenso dell’altro genitore (o l’autorizzazione del giudice/dell’autorità di protezione) è necessario quando il cambiamento di dimora del figlio abbia ripercussioni rilevanti sull’autorità parentale oppure sulle relazioni personali (a dispetto della congiunzione “e” nel testo legale; DTF 142 III 502, consid. 2.4.2).
Le due condizioni della norma non sono quindi cumulative, bensì alternative: il trasferimento è dunque soggetto a consenso (rispettivamente ad autorizzazione) se lo stesso ha abbia un impatto di una certa rilevanza anche solo sulle relazioni personali, e non necessariamente anche sull’esercizio dell’autorità parentale.
Secondo la giurisprudenza, per giudicare se le ripercussioni del trasferimento sono rilevanti o meno occorre fondarsi sul tipo di organizzazione genitoriale messa in atto sino a quel momento (DTF 142 III 502, consid. 2.3).
Nel caso in cui vi è una custodia alternata ed entrambi i genitori si occupano quotidianamente dei figli (ad esempio andando a prenderli tutti i giorni all’asilo o a scuola), anche un trasferimento di pochi chilometri può avere ripercussioni rilevanti. Per contro, nel caso in cui vi è una ripartizione che prevede l’affidamento esclusivo a un genitore, mentre l’altro beneficia di un “classico” diritto di visita un fine settimana su due, in assenza di circostanze particolari (itinerari difficoltosi, genitore non automunito, condizioni finanziarie estremamente precarie, etc.), anche un trasferimento nell’ordine di un centinaio di chilometri non causa generalmente ripercussioni rilevanti (DTF 142 III 502, consid. 2.3).