Contributo di mantenimento per il figlio – Diritto di conservare il fabbisogno minimo

Secondo l’art. 285 par. 1 CC, il contributo di mantenimento per il figlio deve corrispondere alle esigenze del figlio, non solo alla situazione e alle risorse del padre e della madre.

L’obbligo di versare un contributo di mantenimento è limitato dalla capacità di pagamento del debitore, nel senso che il minimo di sussistenza di quest’ultimo deve essere preservato (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 e riferimenti; sentenza 5A_311/2019 dell’11 novembre 2020 consid. 7.4, destinata alla pubblicazione).

Per quanto riguarda, tuttavia, l’obbligo di mantenimento per un figlio minorenne, i requisiti per il padre e la madre sono più elevati. Ciò in particolare quando la situazione finanziaria è modesta, per cui i genitori devono effettivamente esaurire la loro capacità lavorativa massima e non possono scegliere liberamente di cambiare le loro condizioni di vita se ciò ha un’influenza sulla loro capacità di provvedere al figlio minore (ATF 137 III 118 consid. 3.1;

Si noti poi che nell’esaminare l’imputazione del reddito ipotetico, l’inesigibilità dell’esercizio di un’attività lucrativa per motivi di salute non è subordinata al soddisfacimento delle condizioni per l’ottenimento della rendita di invalidità (sentenze 5A_726/2011 dell’11 gennaio 2017, Consid. 4.1; 5A_360/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 3.1 in multa). D’altro canto, qualsiasi inabilità al lavoro, anche se attestata dal punto di vista medico, non dà ancora diritto a una pensione di assicurazione invalidità (sentenza 5A_455/2019 del 23 giugno 2020, consid. 5.4.1).

Mantenimento del figlio: Diritto di regresso dello Stato per le spese anticipate per il collocamento di un minorenne?

I contributi di mantenimento in favore di un figlio spettano al figlio stesso. Secondo l’art. 289 cpv. 2 CC, la pretesa si trasmette con tutti i diritti all’ente pubblico che provveda al mantenimento, che ha quindi un diritto di regresso.

Pertanto, se un figlio viene affidato a terzi, costoro sono dei cosiddetti genitori affilianti che hanno diritto a un congruo compenso per le cure prestate al figlio. In Ticino, l’ammontare del compenso che spetta al genitore affiliante viene stabilito in base alle raccomandazioni diramate dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Quando lo Stato anticipa tale compenso (in particolare per il tramite dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento), esso ha facoltà di regresso sui genitori facendo capo ai parametri applicabili in materia di assistenza sociale, quando il collocamento sia stato deciso da un’autorità giudiziaria o amministrativa (art. 67 e 70 del regolamento della legge per le famiglie: RL 6.4.2.1.1).

Si noti che il fatto che i genitori si oppongano al collocamento del figlio non giustifica un esonero dei medesimi dalla partecipazione alle spese (art. 68 cpv. 2 del citato regolamento), quando questi non possono reputarsi indigenti.

Si noti pure che l’ammontare delle spese di collocamento va determinato in conformità alle ordinanze amministrative applicabili nel rispettivo Cantone (DTF 141 III 404 consid. 4.2.2 con rinvio al­l’art. 3 cpv. 2 lett. b OAMin: RS 211.222.338; nel Ticino: art. 67 cpv. 1 del noto regolamento) e non in base alle Tabelle di Zurigo (ovvero alle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e del­l’orientamento professionale del Canton Zurigo) con le quali di norma si determina l’entità di un contributo di mantenimento.

Modifica di contributi alimentari fissati in una procedura a tutela dell’unione coniugale o in via cautelare in una causa di divorzio

Le misure adottate a protezione dell’unione coniugale rimangono in vigore anche durante la successiva causa di divorzio, per lo meno fino al momento in cui il giudice del divorzio non le sopprima o le sostituisca – pro futuro – decretando provve­dimenti cautelari (art. 276 cpv. 2 CPC). E siccome provvedimenti cautelari sono emanati solo ove appaiano “necessari” (art. 276 cpv. 1 prima frase), il giudice del divorzio modificherà o sopprimerà le misure a protezione del­l’unione coniugale solo ove occorra. Tale è il caso quando siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o qualora l’autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia). Dandosi simili presupposti, il giudice del divorzio determina nuovi contributi di mantenimento in via cautelare dopo avere aggiornato gli elementi di cui aveva tenuto calcolo l’autorità a protezione dell’unione coniugale e che risultano litigiosi (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1, 137 III 606 consid. 4.1.2; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_140/2013 del 28 maggio 2013, consid. 4.1)

Restrizione del potere di disporre di beni in Svizzera

In una sentenza del 6 marzo 2013 (5A_2/2013), il Tribunale federale ha deciso che l’emanazione di provvedimenti cautelari presuppone che le proprie pretese siano provate quantomeno nel loro ordine di grandezza, anche se al riguardo non può essere pretesa la prova rigorosa. Inoltre deve essere resa verosimile la necessità di tutela, specificatamente la messa in pericolo delle pretese con azioni arbitrarie dell’altro coniuge come alienazione, donazione, trasferimento a titolo fiduciario e simili. Qualora le misure in oggetto vengano richieste sulla base dell’art. 10 let. b LDIP in caso di competenza estera nel merito, va pure provata la necessità di misure del giudice svizzero, e meglio va provato che il richiedente dipende, per l’esecuzione delle sue pretese, dai beni depositati in Svizzera.

Art. 176 CC: contributo di mantenimento durante la separazione; presa in considerazione di un debito nel fabbisogno minimo

In una sentenza del 15 marzo 2013 (5A_923/2012), il Tribunale federale ha stabilito che i debiti verso terzi che concernono esclusivamente un coniuge, non rientrano nel fabbisogno minimo essendo secondari rispetto all’obbligo di mantenimento della famiglia. Essi sono – secondo l’apprezzamento del giudice – da considerare nell’ambito dell’eventuale riparto delle eccedenze. Nel fabbisogno vanno integrati unicamente i debiti pagati con regolarità che i coniugi hanno assunto per il mantenimento del sostentamento comune.

Esercizio del diritto di visita. Contributo di mantenimento

Secondo una sentenza del Tribunale federale del 12 dicembre 2012 (5A_586/2012), non appare arbitrario prevedere in una fase iniziale un diritto di visita sorvegliato nel caso di un bimbo di neanche 2 anni e mezzo, quando il padre dalla nascita non si è praticamente mai occupato da solo del figlio e sussista unicamente un legame precario.

Per la determinazione del contributo di mantenimento per il figlio non si applica il metodo del riparto delle eccedenze.

 

Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2007 (III. Diritto di famiglia)

 17c Art. 132, 177, 291 CCDiffida ai debitori: competenza del giudice svizzeroIn linea di principio il giudice svizzero è competente per emanare una trattenuta di stipendio chiesta da un coniuge domiciliato all’estero nei confronti dell’altro coniuge (o ex coniuge) domiciliato all’estero se il datore di lavoro di quest’ultimo è domiciliato o ha sede in Svizzera.
I CCA 14.9.2006 N. 11.2006.37
18c Art. 137 cpv. 2, 123 CC

Riparto della prestazione di libero passaggio – iniquità manifesta in caso di concubinato? – soppressione del contributo alimentare provvisionale in caso di concubinato?

Il fatto che un coniuge viva in concubinato con un terzo al momento della sentenza del divorzio non incide, per principio, sul riparto della prestazione di libero passaggio.
La pretesa di mantenimento provvisionale durante una causa di divorzio cessa al momento in cui il coniuge richiedente tragga dalla relazione con un terzo vantaggi economici analoghi a quelli conseguibili da un matrimonio. Una convivenza qualsiasi non basta. Il concubinato deve risultare una comunione di vita tanto stretta da far apparire il nuovo compagno disposto ad assicurare fedeltà e assistenza, alla stessa stregua di quanto l’art. 159 cpv. 3 CC prescrive trattandosi di un coniuge (conferma della giurisprudenza: consid. 4).
I CCA 3.10.2006 N. 11.2005.98

19c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC

Protezione dell’unione coniugale – metodo per il calcolo dei contributi alimentari – nozione di reddito di un coniuge – condizioni alle quali si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un’attività lucrativa – condizioni alle quali i premi per un’assicurazione sulla vita vanno inseriti nel fabbisogno minimo del coniuge debitore – condizioni alle quali la sentenza di appello configura una reformatio in peius per rapporto alla sentenza del Pretore

Il metodo di calcolo che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l’eccedenza a metà, si applica sempre, tranne ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne riservavano alcuni a scopi diversi (come per esempio al risparmio). Inoltre il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito – di regola – dal tenore di vita che i coniugi avevano alla cessazione della comunione domestica. Fa stato, eccezionalmente, un livello di vita più alto solo ove sia reso verosimile che i coniugi vivevano in modo particolarmente parsimonioso, al di sotto dei loro mezzi (conferma della giurisprudenza: consid. 4).
Nel reddito di un coniuge rientra non solo lo stipendio, ma anche la tredicesima, le gratifiche, le provvigioni, i bonus, le partecipazioni agli utili, le mance e le indennità per straordinari o per altri incarichi, sempre che siano percepiti abitualmente (conferma della giurisprudenza: consid. 5).
Nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un’attività lucrativa a condizione che non sia possibile attingere all’eccedenza mensile o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e che la ripresa o l’estensione di un’attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), come pure con la situazione del mercato del lavoro. Le tre condizioni sono cumulative (riepilogo della giurisprudenza: consid. 6b).
I premi di assicurazioni destinate a coprire rischi riguardanti l’unione coniugale o la comunione domestica (sia pur sospesa), compresi quelli di assicurazioni sulla vita, vanno inseriti nel fabbisogno minimo del coniuge debitore se i mezzi finanziari a disposizione bastano a garantirne il pagamento (consid. 7b).
Una reformatio in peius suscettibile di avvertimento previo da parte della Camera civile di appello si verifica, per quanto riguarda i contributi alimentari nelle protezioni delle unioni coniugali, solo ove il totale dei contributi litigiosi – e non solo un singolo contributo – si riveli più alto di quello stabilito in prima sede (consid. 9 in fine).
I CCA 19.5.2006 N. 11.2003.102

20c Art. 176 cpv. 1 n. 3 CC

Contributi di mantenimento nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale – deroga al metodo di calcolo consistente nel suddividere a metà l’eccedenza mensile

Il metodo della ripartizione dell’eccedenza non deve condurre a una ridistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni. Esso non si applica ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne riservavano alcuni a scopi diversi, come per esempio al risparmio.
I CCA 19.6.2006 N. 11.2004.122

21c Art. 179 cpv. 1 CC

Modifica di misure a tutela dell’unione coniugale da parte del giudice del divorzio?

Il giudice delle misure a tutela dell’unione coniugale rimane competente a statuire sull’assetto della vita separata fino alla litispendenza dell’azione di divorzio, anche se la sua decisione interviene in seguito. Una volta pendente la causa di stato le misure intese a organizzare la vita separata competono solo al giudice del divorzio, unico abilitato a emanare misure provvisionali (art. 137 cpv. 2 CC). Questi può stabilire contributi di mantenimento anche per l’anno che precede la litispendenza (art. 137 cpv. 2 ultima frase CC), ma solo ove la causa di divorzio non sia stata preceduta da una procedura a tutela dell’unione coniugale. In tal caso per far modificare i provvedimenti adottati dal giudice delle misure a tutela dell’unione coniugale occorre rivolgersi a quest’ultimo.
I CCA 4.9.2006 N. 11.2005.103

22c Art. 260a cpv. 1 n. 1 CC; 13 cpv. 1 lett. l) LOC; 13 cpv. 1 n. 3 LAC

Riconoscimento di paternità: contestazione da parte del Comune di origine o di domicilio

Diritto dell’ente pubblico di contestare un riconoscimento di paternità nel Cantone Ticino.
Presupposto dell’autorizzazione a stare in lite del Municipio ed eccezioni.
Possibilità di sanatoria in caso di mancanza del presupposto.
Il Municipio del Comune di origine o di domicilio che contesta un riconoscimento di paternità non abbisogna dell’autorizzazione dell’assemblea o del consiglio comunale per stare in lite.
I CCA 14.9.2006 N. 11.2003.89

23c Art. 273 cpv. 1 CC

Relazioni personali tra genitori e figli – limitazioni per la condotta di un genitore?

Il coinvolgimento del figlio nel conflitto tra i genitori può condurre a una limitazione del diritto di visita.
I CCA 27.10.2006 N. 11.2005.101

 

Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2006 (III. Diritto di famiglia)

36c Art. 125 CC

Obbligo di mantenimento dopo il divorzio

Criteri per la commisurazione del contributo alimentare dovuto a un coniuge dopo il divorzio, secondo la durata del matrimonio (consid. 6).
I CCA 10.4.2006 N. 11.2005.37

37c Art. 140, 176 cpv. 1 n. 1 CC

Protezione dell’unione coniugale: omologazione di convenzione sugli effetti della vita separata

Nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale il giudice non è tenuto a imporre un termine di riflessione prima di omologare una convenzione tra coniugi.
Potere cognitivo del giudice chiamato a esaminare una convenzione siffatta.
I CCA 19.12.2005 N. 11.2005.47

38c Art. 166 CC; 80 LEF

Decisione di una cassa malati quale titolo esecutivo – responsabilità solidale dei coniugi per i premi dell’assicurazione obbligatoria

La stipulazione di un contratto d’assicurazione malattia obbligatoria rientra nella categoria dei bisogni correnti della famiglia, di modo che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto, ritenuto che tale vincolo di solidarietà sussiste tra i coniugi sin tanto che gli stessi hanno una vita comune.
CCC 20.3.2006 N. 16.2006.28

39c Art. 170 CC

Edizione di documenti da terzi

La banca può solo difendere i suoi propri interessi giuridicamente protetti, eventualmente rappresentare gli interessi di clienti a lei sola noti, ma non tutelare gli interessi della parte in causa, sostituendosi alla diligenza di quest’ultima.
I CCA 28.11.2005 N. 11.2005.144 (ricorso per riforma dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.16/2006 del 27 febbraio 2006, ricorso di diritto pubblico dichiarato inammissibile con sentenza 5P.20/2006 del 15 maggio 2006)

40c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC

Reddito di un coniuge che durante il matrimonio intraprende un corso di formazione

In costanza di matrimonio un coniuge non può ridurre unilateralmente i suoi redditi senza valida giustificazione. Nel caso in cui la famiglia si trovi in difficoltà finanziarie e il marito non sia in grado di rimediare a tale situazione in termini ragionevoli, nulla osta però a che la moglie intraprenda un corso di formazione professionale, anche se il guadagno di lei subisce una temporanea flessione, sempre che il corso sia di durata ragionevole e consenta poi alla moglie di migliorare verosimilmente le proprie entrate.
I CCA 21.12.2005 N. 11.2003.125

41c Art. 179 cpv. 1 CC; 86 CPC

Modifica di misure a protezione dell’unione coniugale

La modifica può decorrere, al più presto, dal giorno in cui è stata introdotta l’istanza; solo gravi e impellenti motivi di equità possono giustificare, a titolo eccezionale, una decorrenza retroattiva.
La procedura intesa alla definizione del contributo alimentare per un coniuge è governata dal principio dispositivo, anche nel quadro di misure a protezione dell’unione coniugale; a tal fine il giudice è vincolato dunque, per principio, alle richieste delle parti.
I CCA 2.5.2006 N. 11.2003.75

42c Art. 285 cpv. 1 CC

Contributo di mantenimento per figli comuni nel caso in cui un genitore si sposi

Dopo il matrimonio non fa più stato il reddito del debitore e il minimo esistenziale del diritto esecutivo per debitore solo, ma il reddito di coppia e il minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppie, i coniugi avendo tra loro reciproci diritti e doveri.
I CCA 22.12.2005 N. 11.2004.58

43c Art. 285 cpv. 1 CC

Contributo di mantenimento – fabbisogno del figlio minorenne in presenza di un fratello o di una sorella maggiorenne

Il fabbisogno in denaro di un figlio minorenne che vive nella medesima economia domestica insieme con un fratello maggiorenne va determinato secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento professionale del Canton Zurigo come quello di un fratello e non come quello di un figlio unico.
I CCA 27.2.2006 N. 11.2004.154

44c Art. 291 CC

Diffida ai debitori

Foro competente per ottenere una diffida ai debitori riguardante il contributo di mantenimento in favore del figlio.
I CCA 19.05.2006 N. 11.2006.45

 

Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2006 (III. Diritto di famiglia)

29c Art. 30 cpv. 1 CC

Cambiamento del nome a figli affidati a una madre divorziata

Non si giustifica un cambiamento di nome dettato da ragioni puramente soggettive, come i sentimenti negativi evocati da tale nome nel figlio o nel suo attuale ambiente familiare.
I CCA 6.4.2005 N. 11.2004.88 (un ricorso di diritto pubblico è stato respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5P.144/2005 dell’8 novembre 2005)

30c Art. 121 cpv. 3 CC

Diritto di abitazione nell’alloggio coniugale

Commisurazione dell’indennità: il giudice prende in considerazione, oltre al valore venale del diritto di abitazione, l’insieme delle circostanze, segnatamente il dovere di solidarietà fra i coniugi, l’interesse dei figli, la capacità finanziaria dell’avente diritto e quella del proprietario dell’immobile, il tenore di vita avuto dai coniugi e la necessità effettiva dell’alloggio.
I CCA 20.6.2005 N. 11.2004.20

31c Art. 129, v153 CC

Modifica di sentenza di divorzio: ammissibilità di nuovi documenti e condizioni cui soggiace la modifica

Documenti nuovi sono ammissibili, come in un’ordinaria causa di divorzio (consid. 2).
La modifica presuppone un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio (rispettivamente al momento in cui il contributo è stato modificato l’ultima volta) e la nuova situazione (consid. 4). La nuova situazione è quella al momento in cui l’attore ha promosso causa; successivi mutamenti possono essere presi in considerazione, se mai, nella misura in cui connotano un ulteriore cambiamento ragguardevole, duraturo e non prevedibile (consid. 10a).
I CCA 29.6.2005 N. 11.2003.22

32c Art. 134 cpv. 2, 286 cpv. 2 CC

Modifica di sentenza di divorzio: contributo di mantenimento per i figli nati dal primo matrimonio nel caso in cui il debitore formi una nuova famiglia

Nel fabbisogno del debitore alimentare che si è sposato o risposato va inserito il minimo esistenziale che il diritto esecutivo prevede per le coppie (fr. 1550.– mensili) e non il minimo esistenziale per un debitore solo (fr. 1100.– mensili), il quale si applica solo al debitore che vive in comunione domestica con un figlio maggiorenne o in concubinato.
I CCA 8.9.2005 N. 11.2005.12 e 11.2005.90

33c Art. 137 cpv. 2, 111 seg. CC

Divorzio su richiesta comune: revoca del consenso – provvigione ad litem: autorità competente

In linea di principio la revoca del consenso al divorzio non costituisce abuso (consid. 3).
Competente a concedere una provvigione di causa è il Pretore, anche per la procedura di appello (consid. 6).
I CCA 20.6.2005 N. 11.2005.62 (un ricorso per riforma è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.207/2005, un ricorso di diritto pubblico è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5P.303/2005, un ricorso per nullità è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.206/2005, tutte del 9 settembre 2005)

34c Art. 137 cpv. 2, 125 CC

Divorzio: contributi alimentari in pendenza di causa

Fino al passaggio in giudicato della sentenza sugli effetti del divorzio i contributi di mantenimento per moglie e figli continuano a essere disciplinati dall’assetto provvisionale.
I CCA 29.6.2005 N. 11.2004.100

35c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC

Misure a protezione dell’unione coniugale – debitore alimentare: azionista unico

Il reddito del debitore alimentare ove sussista unità economica fra lui e la società di cui egli è azionista unico o maggioritario va calcolato equiparando quest’ultimo a un lavoratore indipendente.
I CCA 4.7.2005 N. 11.2004.19

36c Art. 206 cpv. 1, 315a, 318, 324 cpv. 3 CC

Scioglimento del regime dei beni: partecipazione al minor valore in caso di deprezzamento? Misure a protezione della sostanza dei figli chieste dal coniuge affidatario

Nello scioglimento del regime ordinario dei beni in seguito a divorzio il coniuge che ha investito beni in proprietà dell’altro ha diritto, dandosi un deprezzamento, alla restituzione dell’importo investito, senza interessi. In tali casi l’applicazione delle norme sulla società semplice è esclusa, né i coniugi possono pattuire per convenzione una diversa chiave di partecipazione al deprezzamento (consid. 4a e 4b).
La madre alla quale è stato conferito l’esercizio dell’autorità parentale nell’ambito della causa di divorzio è legittimata a chiedere al giudice, come misure di protezione della sostanza dei figli, la restituzione di averi che il padre ha sottratto dai libretti di risparmio di questi ultimi (consid. 24).
I CCA 8.6.2005 N. 11.2002.94

37c Art. 285 CC

Riduzione del contributo alimentare per il figlio nel caso in cui il diritto di visita sia più esteso dell’usuale?

Perché un diritto di visita più ampio dell’usuale comporti una riduzione del contributo alimentare è necessario che il genitore affidatario consegua risparmi sensibili, l’onere di mantenimento in denaro trasferendosi solo limitatamente da un genitore all’altro. Obbligo del genitore non affidatario di indicare i maggiori costi da lui sostenuti.
I CCA 3.10.2005 N. 11.2005.83

38c Art. 285 cpv. 1 CC

Fabbisogno in denaro del figlio minorenne

Dal 2000 in poi le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento professionale del Canton Zurigo sono già commisurate al costo delle economie domestiche su scala nazionale. Non si giustificano più, quindi, tagli lineari per il minor costo della vita nel Ticino.
I CCA 19.6.2005 N. 11.2005.75

39c Art. 290 CC; 14 cpv. 2 Lag

Gratuito patrocinio nell’ambito di una trattenuta di stipendio

Non occorre gratuito patrocinio per postulare una trattenuta di stipendio a tutela di contributi in favore di figli minorenni poiché in simili evenienze il creditore può ottenere un aiuto appropriato e gratuito, per legge, da parte della Commissione tutoria regionale.
I CCA 31.8.2005 N. 11.2005.104

40c Art. 291 CC

Trattenuta di stipendio: garanzia del minimo esistenziale

In linea di principio l’ammontare di una trattenuta di stipendio deve corrispondere al contributo alimentare fissato dal giudice. Eccezione al principio qualora nel frattempo la situazione dell’obbligato sia mutata al punto che la «diffida ai debitori» risulti intaccare il fabbisogno minimo di lui.
I CCA 12.9.2005 N. 11.2005.72

41c Art. 298a, 133 CC

Autorità parentale in comune – convenzione

Esigenza di una convenzione suscettibile di approvazione circa la partecipazione dei genitori alle cure del figlio e il riparto delle spese di mantenimento in caso di autorità parentale in comune.
I CCA 7.11.2005 N. 11.2005.141

 

Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2005 (III. Diritto di famiglia)

29c Art. 26 cpv. 3 LTeC; 21, 44 LPamm

Appellabilità di decisioni pregiudiziali e incidentali prese da autorità amministrative, in particolare di decisioni provvisionali emanate dall’autorità di vigilanza sulle tutele

Decisioni pregiudiziali e incidentali prese da autorità amministrative possono essere impugnate solo ove comportino un danno «non altrimenti riparabile». Trattandosi di una decisione provvisionale, inoltre, essa dev’essere stata adottata «previo contraddittorio» (consid. 1 a 8).
I CCA 12.5.2005 N. 11.2005.48

30c Art. Art. 35 seg. CC

Dichiarazione di scomparsa in caso di persona «da lungo tempo assente»

La decorrenza di cinque anni dall’ultima notizia non basta, da sé sola, per dichiarare scomparsa una persona «da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie». A tal fine occorre altresì che nelle circostanze del caso specifico la persona risulti «assai verosimilmente morta» (consid. 2).
I CCA 12.1.2005 N. 11.2005.1

31c Art. 114, 125 CC

Divorzio: termine di separazione e pretese alimentari di figli che hanno un genitore comune

Il termine biennale di separazione dell’art. 114 CC si applica a tutti i processi di divorzio giudicati da autorità cantonali dopo il 1° giugno 2004 (consid. 3).
I figli che hanno un genitore in comune vantano nei confronti del medesimo un identico diritto alla copertura del fabbisogno in denaro, ragione per cui la disponibilità del genitore va suddivisa tra loro in base alla stessa chiave di riparto (consid. 11).
I CCA 14.2.2005 N. 11.1999.99

32c Art. Art. 125, 164 CC

Contributo di mantenimento: somma a libera disposizione

L’ammontare di un contributo alimentare dopo il divorzio va commisurato esclusivamente ai criteri posti dall’art. 125 CC e non calcolato secondo il riparto dell’eccedenza mensile una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi stessi (consid. 3).
Una pretesa ancorata all’art. 164 CC può essere fatta valere anche nell’ambito della liquidazione del regime dei beni, ma solo per l’anno precedente l’istanza e per il futuro, fino alla pronuncia del divorzio (consid. 6).
I CCA 19.5.2005 N. 11.2005.60

33c Art. Art. 132 CC

Avviso ai debitori

Nell’ambito di una richiesta di trattenuta il debitore può invocare il diritto di conservare il proprio fabbisogno minimo? Questione lasciata irrisolta (consid. 5).
I CCA 8.11.2004 N. 11.2004.113 (Ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale dichiarato inammissibile con sentenza 5P.460/2004 del 28 aprile 2005)

34c Art. Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC

Organizzazione della vita separata: contributo al coniuge non attivo professionalmente

Nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un’attività lucrativa a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere all’eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando la ripresa o l’estensione di un’attività lucrativa sia compatibile con la situazione personale del coniuge interessato (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (consid. 4).
I CCA 27.5.2005 N. 11.2003.60

35c Art. 273 seg. CC

Restrizioni del diritto di visita

Dandosi pericolo di sottrazione del figlio da parte del genitore non affidatario, il diritto di visita può essere sottoposto al divieto di lasciare la Svizzera o all’obbligo di depositare i documenti d’identità (consid. 3).
I CCA 15.2.2005 N. 11.2004.138

36c Art. 274a cpv. 1 CC

Diritto di visita del padre biologico al figlio avuto da una donna sposata?

Il padre biologico di un bambino avuto dalla moglie di un terzo non può contestare la paternità del marito, ma può postulare un diritto di visita, sempre che le relazioni personali siano nell’interesse e rispondano al bene del figlio (consid. 8).
I CCA 10.3.2005 N. 11.2005.34

37c Art. 291 CC

Diffida ai debitori: trattenuta di stipendio

La richiesta di trattenuta può emanare dal figlio o, nel caso dell’art. 289 cpv. 2 CC, dall’ente pubblico. Il genitore che detiene l’autorità parentale può agire in proprio nome, come sostituto processuale del figlio (consid. 1).
La trattenuta può essere revocata dal giudice – in analogia a quanto dispone l’art. 286 cpv. 2 CC – «se le circostanze siano notevolmente mutate», rispettivamente ove vengano meno i presupposti che l’avevano giustificata (consid. 7).
I CCA 28.4.2005 N. 11.2005.45

38c Art. 419, 421 CC

Autorizzazione al curatore di cedere un credito del curatelato

Una cessione di credito che trascende l’ordinaria amministrazione della sostanza va approvata dal curatelato, se è in grado di valutare adeguatamente il contenuto e la portata dell’atto. Se egli non è in grado, l’autorizzazione va chiesta all’autorità tutoria (consid. 9).
I CCA 21.2.2005 N. 11.2003.20