Nella sua recente giurisprudenza il Tribunale federale ha deciso che il criterio applicabile per la fissazione dei contributi di mantenimento a livello svizzero è il cosiddetto metodo “a due fasi”, in esito al quale l’eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli minorenni dopo avere dedotto dalle entrate complessive dei coniugi il fabbisogno di ogni membro della famiglia, dividendo tale eccedenza nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301).
Determinante per la fissazione dei contributi di mantenimento sono quindi le entrate complessive dei coniugi, ma anche il loro fabbisogno. Cosa rientra nel fabbisogno?
Nel sistema “a due fasi”, il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell’art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.).
Il minimo esistenziale per una persona sola è di fr. 1200.– mensili, quello per un genitore affidatario di fr. 1350.– mensili, mentre per chi vive in comunione domestica con una terza persona esso è la metà dell’importo di base per coppia, ovvero fr. 850.– mensili (DTF 144 III 506 consid. 6.6; RtiD I-2020 pag. 598 n. 4c).
A tale minimo esistenziale si aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono:
- i costi effettivi dell’alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo);
- un’indennità per spese di telefonia e di comunicazione;
- un’indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l’assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni);
- un’indennità per l’uso dei mezzi pubblici;
- i costi di una formazione continua (se necessaria);
- le spese connesse all’esercizio di diritti di visita;
- gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti;
- il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario);
- le imposte;
- eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”: sentenza del Tribunale federale 5A_127/2021 del 1° ottobre 2021 consid. 4.3.2 con numerosi rimandi).
Non fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo (né tanto meno del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”), invece
- l’uso di un’automobile per svago;
- le spese voluttuarie come viaggi, vacanze, hobby (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.171 dell’8 febbraio 2022 consid. 8d).