Contributi di mantenimento e fabbisogno minimo

Nella sua recente giurisprudenza il Tribunale federale ha deciso che il criterio applicabile per la fissazione dei contributi di mantenimento a livello svizzero è il cosiddetto metodo “a due fasi”, in esito al quale l’eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli minorenni dopo avere dedotto dalle entrate complessive dei coniugi il fabbisogno di ogni membro della famiglia, dividendo tale eccedenza nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301).

Determinante per la fissazione dei contributi di mantenimento sono quindi le entrate complessive dei coniugi, ma anche il loro fabbisogno. Cosa rientra nel fabbisogno?

Nel sistema “a due fasi”, il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell’art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.). 

Il minimo esistenziale per una persona sola è di fr. 1200.– mensili, quello per un genitore affidatario di fr. 1350.– mensili, mentre per chi vive in comunione domestica con una terza persona esso è la metà dell’importo di base per coppia, ovvero fr. 850.– mensili (DTF 144 III 506 consid. 6.6; RtiD I-2020 pag. 598 n. 4c).

A tale minimo esistenziale si aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono:

  • i costi effettivi dell’alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo);
  • un’indennità per spese di telefonia e di comunicazione;
  • un’indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l’assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni);
  • un’indennità per l’uso dei mezzi pubblici;
  • i costi di una formazione continua (se necessaria);
  • le spese connesse all’esercizio di diritti di visita;
  • gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti;
  • il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario);
  • le imposte;
  • eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”: sentenza del Tribunale federale 5A_127/2021 del 1° ottobre 2021 consid. 4.3.2 con numerosi rimandi).

Non fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo (né tanto meno del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”), invece

  • l’uso di un’automobile per svago;
  • le spese voluttuarie come viaggi, vacanze, hobby (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.171 dell’8 febbraio 2022 consid. 8d).

Obbligo di ripresa o di estensione dell’attività lucrativa: nuove linee direttrici del Tribunale federale per quanto attiene al diritto di mantenimento nel diritto di famiglia.

Obbligo di ripresa o estensione dell’attività lucrativa: con una sentenza di principio del 21 settembre 2018, il Tribunale federale ha stabilito delle nuove linee direttrici per quanto attiene al diritto di mantenimento nel diritto di famiglia.

Preliminarmente, va osservato che il Tribunale federale si dimostra propenso a un’armonizzazione a livello federale del metodo di calcolo: il fabbisogno di accudimento del figlio corrisponde al fabbisogno minimo scoperto del genitore affidatario. In altre parole, il contributo di accudimento serve a coprire il fabbisogno minimo del genitore affidatario che si occupa personalmente del figlio e che, per questo motivo, non è in grado di coprire il suo fabbisogno;

Considerato che sono i genitori a stabilire il metodo di accudimento migliore, l’accordo vigente durante la convivenza perdura, ma comunque non a tempo indeterminato. In caso di disaccordo tra i genitori, dopo un periodo di transizione adeguato valgono i seguenti principi:

I metodi di accudimento dei figli (accudimento personale e accudimento da parte di terzi) sono di principio equivalenti (riservato l’accudimento durante il primo d’età che deve essere personale).

Per quanto concerne l’obbligo di ripresa o estensione dell’attività lucrativa, il Tribunale federale osserva che la scolarizzazione dei figli libera progressivamente il genitore affidatario dai suoi obblighi di accudimento. Fino ad ora, secondo la prassi costante del Tribunale federale, per quel che riguarda la ripresa o l’estensione di un’attività lucrativa da parte di un genitore con figli, vigeva il principio secondo cui un coniuge con prole poteva essere tenuto – di regola – a cominciare o a ricuperare un’attività lucrativa a tempo parziale (al 50%) solo al momento in cui il figlio più piccolo a lui affidato aveva raggiunto 10 anni di età, mentre un’attività a tempo pieno poteva essergli imposta dal momento in cui quel figlio aveva compiuto i 16 anni (principio richiamato ancora nella sentenza del Tribunale federale 5A_98/2016 del 25 giugno 2018, consid. 3.5).

Secondo le nuove linee direttrici sull’obbligo di ripresa o estensione dell’attività lucrativa, ora il coniuge con figli è tenuto – di regola – a cominciare o a ricuperare un’attività lucrativa a tempo parziale (al 50%) al momento in cui il figlio più piccolo a lui affidato ha iniziato la scuola elementare, un’attività a tempo parziale (all’80%) quando il figlio più piccolo ha iniziato la scuola media e un’attività a tempo pieno dal momento in cui quel figlio avrà compiuto i 16 anni.

Oltre a queste nuove linee direttrici, il giudice deve tenere equamente conto delle ulteriori possibilità di sgravio del genitore (in strutture di accoglienza pre- ed extrascolastiche: i vantaggi economici derivanti da un’occupazione lucrativa di entrambi i genitori vanno considerati.

L’esame della questione del mantenimento dopo il divorzio (ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 cifra 6) deve seguire le medesime linee direttici per quanto attiene all’esigibilità della ripresa di un’attività lucrativ

Contributo di mantenimento per la moglie – Obbligo di riprendere o estendere un’attività lucrativa – Limite dei 45 anni? – Reddito ipotetico

Di regola, per fissare l’entità del contributo di mantenimento si prende come riferimento il reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, allora ci si riferisce a questo reddito ipotetico.

Un reddito ipotetico non va però determinato in astratto. Dev’essere alla concreta portata del coniuge interessato.

Il giudice deve decidere così, in primo luogo, se si può ragionevolmente esigere dal coniuge in questione che eserciti un’attività lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua età, della formazione professionale e dello stato di salute.

In seguito egli esamina se quel coniuge abbia l’effettiva possibilità di esercitare simile attività e quale sia il reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell’età, della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016, consid. 9b).

Quando si tratta di un coniuge che durante la vita in comune si è dedicato unicamente alla casa e alla famiglia, vige la presunzione per cui non si può pretendere la ripresa o l’estensione di un’attività lucrativa se al momento della separazione quegli aveva già 45 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4 in fine).

La presunzione però è refragabile.

Il limite d’età dei 45 anni, poi, trova solo parziale applicazione quando si tratti non di intraprendere, ma solo di estendere un’attività professionale (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2).

Siccome la capacità di far fronte al proprio debito mantenimento può comunque essere limitata dalla cura dovuta ai figli, in ogni modo, un coniuge con prole può essere tenuto a cominciare o a ricuperare un’attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio più piccolo a lui affidato avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre un’attività a tempo pieno può essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni. Ciò è determinante anche per l’imposizione di un reddito ipotetico.

E’ utile comunque ricordare che anche l’applicazione di tali principi dipende a ogni buon conto dalle circostanze del caso specifico (I CCA, sentenza inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016, consid. 9b).

 

Il contributo previsto dalla convenzione prematrimoniale è vincolante per il giudice?

In una recente sentenza del 27 aprile 2017, il Tribunale d’appello si è confrontato con il problema della validità di una convenzione prematrimoniale. In particolare, il tema era se il contributo previsto dalla convenzione in caso di separazione era vincolante.

Debito mantenimento durante il matrimonio

Nella sentenza il Tribunale d’appello ha in primo luogo ricordato il contenuto delle norme legali applicabili. Esso ha quindi avantutto ricordato che durante il matrimonio i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento della famiglia (art. 163 cpv. 1 CC).

La massima istanza cantonale ha anche rammentato che, secondo l’art. 163 cpv. 2 CC, essi si intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.
Validità dell’accordo prematrimoniale in caso di separazione?

Se interviene una sospensione della comunione domestica, il giudice chiamato a fissare contributi di mantenimento prende come punto di partenza l’intesa dei coniugi (espressa o tacita) sul riparto dei compiti e dei redditi durante la vita in comune. Eventuale il giudice deve modificarla per tenere conto della nuova situa­zione dovuta all’esistenza di due economie domestiche distinte.

I coniugi possono anche regolare anticipatamente la questione del mantenimento in caso di separazione.

Accordi a tal fine sono leciti e, secondo dottrina, raccomandabili (Scheidungs­planung). Non soggiacciono a requisiti di forma e vincolano le parti (Meier, Les conventions matrimoniales hors régime matrimonial, collana gialla CFPG n. 17, Lugano 2015, pag. 17 n. 30 e 32 seg.). Questi accordi non impediscono che un coniuge adisca il giudice delle misure a protezione del­l’unione coniugale (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC) o, eventualmente, il giudice dei provvedimenti cautelari in una causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC).

Nuove circostanze o manifesta inadeguatezza

Il coniuge che intende sottrarsi alla convenzione deve addurre tuttavia fatti nuovi e rendere verosimile che le circostanze sono mutate in modo durevole e significativo, o perché le previsioni dell’accordo si siano rivelate inesatte o perché esse non si siano avverate secondo le attese (Meier, op. cit., pag. 18 n. 34 e pag. 20 n. 37 con richiami).

Se il giudice a protezione del­l’unione coniugale adito da una parte per questioni di mantenimento sia tenuto alle disposizioni dell’accordo oppure se, apparendogli l’accordo inadeguato, possa scostarsene.

Ora, a prescindere dal caso in cui un coniuge si valga di mutamenti rilevanti e duraturi intervenuti dopo la stipulazione dell’atto (ipotesi estranea alla fattispecie), la dottrina reputa che di fronte a una convenzione prematrimoniale contestata da una parte il giudice proceda come di fronte a una convenzione stipulata in corso di procedura, allorché un coniuge chieda l’omologazione dell’atto e l’altro vi si opponga. Se è convinto che le parti hanno concluso l’accordo di loro libera volontà e dopo matura riflessione, il giudice verifica di conseguenza se in materia di mantenimento la convenzione sia chiara e “non manifestamente inadeguata” (art. 279 cpv. 1 prima frase CPC; Meier, op. cit., pag. 29 n. 63 con numerosi richiami).

Il Tribunale d’appello ha quindi ritenuto che se vi è uno scarto immediatamente riconoscibile tra quanto previsto dalla convenzione e l’importo che sarebbe stabilito in assenza di questa, senza che ciò appaia giustificato da considerazioni d’equità, si deve ritenere che sussiste manifesta inadeguatezza.

Non di meno, la corte ha evidenziato che l’inadeguatezza, comunque sia, dev’essere “manifesta”.

In altri termini l’omologazione dell’accordo va rifiutatasolo qualora si ravvisi una sproporzione evidente e un grande divario in merito alla pretesa di mantenimento che spetta al coniuge richiedente secondo la convenzione per rapporto alla pretesa che a quel coniuge spetterebbe secondo la legge.

Contributo di mantenimento per un figlio maggiorenne in formazione

Sulla questione del contributo di mantenimento per un figlio maggiorenna in formazione, in una sentenza dell’11 gennaio 2017 la prima Camera civile del Tribunale d’appello ha deciso quanto segue: un figlio maggiorenne che può sopperire al suo fabbisogno minimo con il proprio reddito e gli assegni familiari (“di formazione”) non può pretendere contributi alimentari in aggiunta.

Va anche osservato che in questo caso il padre si opponeva al versamento di qualsivoglia contributo di mantenimento perché il figlio rifiutava qualsiasi contatto.

La questione è però delicata: se è vero che, di principio, un genitore non può essere tenuto a sostentare un figlio maggiorenne con cui non abbia alcun rapporto per volontà esclu­siva del figlii, il problema è in questi casi che l’esistenza di una responsabilità esclusiva di un figlio difficilmente può essere dimostrata.

A che condizioni vi è un diritto di mantenimento per i figli maggiorenni?

Secondo l’art. 277 CC, l’obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.

Il capoverso 2 dell’art. 277 CC prevede però che se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.

Il diritto al contributo di mantenimento per maggiorenni presuppone che il figlio concluda la sua prima formazione entro i termini usualmente previsti. Di regola, la formazione non si protrae in modo eccessivo a causa di insuccessi occasionali o brevi periodi di inattività, nella misura in cui il figlio mostra una buona volontà di accelerare la formazione e possa dimostrare dei successi. Anche un figlio che per un certo periodo è stato economicamente indipendente e abbia cessato l’attività lucrativa per iniziare una prima formazione ha diritto al contributo di mantenimento per maggiorenni, qualora i piani di formazione erano stabiliti quantomeno a grandi linee prima del raggiungimento della maggiore età.

Spesso i genitori si chiedono se può essere imposto loro di versare dei contributi di mantenimento a un figlio maggiorenne anche qualora essi non riescano ad avere contatti con il figlio. Secondo giurisprudenza, un genitore può negare contributi di mantenimento a un figlio solo se la mancanza di relazioni con il medesimo va ascritta a colpa esclusiva del figlio (RtiD I-2015 pag. 883 n. 14c con numerosi riferimenti e la successiva sentenza del Tribunale federale 5A_182/2014 del 12 dicembre 2014 fra le stesse parti, consid. 3.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.14 del 31 agosto 2015, consid. 7).

In altri termini, il figlio deve avere provocato l’interruzione dei rapporti personali con il suo rifiuto ingiustificato di intrattenerne, con il suo contegno particolarmente litigioso oppure con la sua ostilità profonda. Il comportamento di un figlio nei confronti di un genitore divorziato, quand’anche oggettivamente riprovevole, va apprezzato con prudenza, dovendosi tenere conto delle emozioni che il divorzio dei genitori suscita nel figlio e delle tensioni che ne derivano. Più il figlio cresce, tuttavia, meno la cautela si giustifica. Se il figlio persiste nel proprio atteggiamento di rifiuto anche dopo la maggiore età, ciò può assurgere a colpa.

La cessazione dei contatti con l’obbligato al versamento del contributo di mantenimento può quindi portare al rifiuto, rispettivamente alla riduzione dei contributi di mantenimento, nella misura in cui il beneficiario dei contributi può esserne reso unilateralmente responsabile.

Presupposti per l’imputazione di un reddito ipotetico

Nell’ambito della fissazione dei contributi di mantenimento è possibile imputare al debitore un reddito ipotetico, qualora questo coniuge sia in grado di effettivamente guadagnare di più dando prova di buona volontà.

L’imposizione di un reddito ipotetico non ha carattere punitivo.

In una recentissima sentenza, del 29 giugno 2015, il Tribunale federale ha indicato che qualora manchi la possibilità di accrescere il reddito, non può esservi imposizione di un reddito ipotetico.

Addirittura nel caso in cui il coniuge ha diminuito il reddito abusivamente per danneggiare l’altro coniuge, l’imposizione di un reddito ipotetico non entra in linea di conto qualora la diminuzione della propria capacità contributiva non possa essere “revocata” (5A_34/2015).