Diritto di determinare il luogo di dimora del figlio – trasferimento del figlio – Autorizzazione al trasferimento – obbligo di rientro in Ticino in caso di trasferimento in Svizzera interna senza l’autorizzazione?

Secondo l’art. 301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include ora anche il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Diversamente dal vecchio diritto, secondo cui il diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative dell’autorità parentale.

Quando i i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, ciò che dal 2014 è la regola anche dopo il divorzio, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio solamente con il consenso dell’altro genitore oppure per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, se il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2, let. a e b CC).

Nei casi di trasferimento all’interno della Svizzera, il consenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del giudice/dell’autorità di protezione è necessario solo se il cambiamento di dimora del figlio ha ripercussioni rilevanti sull’autorità parentale o sulle relazioni personali (DTF 142 III 502, consid. 2.4.2).

Nei casi in cui un genitore detiene l’autorità parentale esclusiva, deve informare tempestivamente l’altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio (cpv. 3).

Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento; se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori (cpv. 5).

In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, il trasferimento eseguito all’interno della Svizzera senza la necessaria autorizzazione non comporta alcuna sanzione civile diretta.

In effetti, la possibilità di postulare un ritorno forzato del minore non è contemplata dalla legge, diversamente da quanto previsto nei casi internazionali dalla Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (CArap, RS 0.211.230.02; vedi DTF 144 III 10 consid. 5; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., Ginevra-Losanna 2019, n. 1142 pag.757-758; Affolter-Fringeli/Vogel, in: BK – Berner Kommentar, Berna 2016, ad art. 301a CC n. 49; Schwenzer/Cottier, in: BaKomm – Basler Kommentar ZGB I, Basilea 2014, ad art. 301a CC n. 16 e 18; Dell’Oro, Il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio: l’art. 301a CC alla luce della giurisprudenza recente, in: RTiD I-2018, pag. 842, nota 56 e pag. 849).

Di conseguenza, dopo la partenza della minore, l’Autorità di protezione non è infatti più abilitata ad ordinare il rientro della figlia in Ticino, né tantomeno ad imporre alla madre un domicilio nel nostro cantone sulla scorta dell’art. 301a CC.

Ciò vale anche nell’ipotesi in cui il genitore che detiene la custodia abbia intenzionalmente trasferito il domicilio del figlio in maniera illecita, senza volutamente chiedere autorizzazione alcuna all’Autorità di protezione e con l’intento di allontanare il figlio dall’altro genitore contitolare dell’autorità parentale.

In altri termini, una partenza illecita ai sensi dell’art. 301a cpv. 2 CC, entro i confini svizzeri, non comporta la possibilità per l’altro genitore di annullare il trasferimento già effettuato.

Il rientro del minore potrebbe tuttalpiù giustificarsi quale provvedimento ex art. 307 cpv. 3 CC o art. 310 CC, ma solo se tale trasferimento configurasse una seria minaccia del bene del figlio (STF 144 III 10 consid. 6), ciò che in concreto non è neppure mai stato seriamente ipotizzato dal padre.

Quando il trasferimento dei figli con un genitore necessità del consenso al trasferimento dell’altro genitore?

A partire dal 2014, anche in caso di separazione è previsto —di principio —il mantenimento dell’autorità parentale congiunta in seno ad entrambi i genitori. Nel diritto previgente, il diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto di custodia (cfr. DTF 136 III 353). Pertanto, il genitore al quale erano affidati i figli aveva il diritto di trasferire il loro luogo di dimora anche senza il consenso al trasferimento preventivo dell’altro genitore rispettivamente dell’autorità di protezione o del giudice.

Oggi tale diritto rientra nelle prerogative dell’autorità parentale.

Di conseguenza, la legge prevede adesso che quando i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2, let. a e b CC).

Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento; se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori (cpv. 5).

Il Tribunale federale ha poi stabilito che in caso di trasferimento all’interno della Svizzera il consenso dell’altro genitore (o l’autorizzazione del giudice/dell’autorità di protezione) è necessario quando il cambiamento di dimora del figlio abbia ripercussioni rilevanti sull’autorità parentale oppure sulle relazioni personali (a dispetto della congiunzione “e” nel testo legale; DTF 142 III 502, consid. 2.4.2).

Le due condizioni della norma non sono quindi cumulative, bensì alternative: il trasferimento è dunque soggetto a consenso (rispettivamente ad autorizzazione) se lo stesso ha abbia un impatto di una certa rilevanza anche solo sulle relazioni personali, e non necessariamente anche sull’esercizio dell’autorità parentale.

Secondo la giurisprudenza, per giudicare se le ripercussioni del trasferimento sono rilevanti o meno occorre fondarsi sul tipo di organizzazione genitoriale messa in atto sino a quel momento (DTF 142 III 502, consid. 2.3).

Nel caso in cui vi è una custodia alternata ed entrambi i genitori si occupano quotidianamente dei figli (ad esempio andando a prenderli tutti i giorni all’asilo o a scuola), anche un trasferimento di pochi chilometri può avere ripercussioni rilevanti. Per contro, nel caso in cui vi è una ripartizione che prevede l’affidamento esclusivo a un genitore, mentre l’altro beneficia di un “classico” diritto di visita un fine settimana su due, in assenza di circostanze particolari (itinerari difficoltosi, genitore non automunito, condizioni finanziarie estremamente precarie, etc.), anche un trasferimento nell’ordine di un centinaio di chilometri non causa generalmente ripercussioni rilevanti (DTF 142 III 502, consid. 2.3).

 

Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2007 (III. Diritto di famiglia)

 17c Art. 132, 177, 291 CCDiffida ai debitori: competenza del giudice svizzeroIn linea di principio il giudice svizzero è competente per emanare una trattenuta di stipendio chiesta da un coniuge domiciliato all’estero nei confronti dell’altro coniuge (o ex coniuge) domiciliato all’estero se il datore di lavoro di quest’ultimo è domiciliato o ha sede in Svizzera.
I CCA 14.9.2006 N. 11.2006.37
18c Art. 137 cpv. 2, 123 CC

Riparto della prestazione di libero passaggio – iniquità manifesta in caso di concubinato? – soppressione del contributo alimentare provvisionale in caso di concubinato?

Il fatto che un coniuge viva in concubinato con un terzo al momento della sentenza del divorzio non incide, per principio, sul riparto della prestazione di libero passaggio.
La pretesa di mantenimento provvisionale durante una causa di divorzio cessa al momento in cui il coniuge richiedente tragga dalla relazione con un terzo vantaggi economici analoghi a quelli conseguibili da un matrimonio. Una convivenza qualsiasi non basta. Il concubinato deve risultare una comunione di vita tanto stretta da far apparire il nuovo compagno disposto ad assicurare fedeltà e assistenza, alla stessa stregua di quanto l’art. 159 cpv. 3 CC prescrive trattandosi di un coniuge (conferma della giurisprudenza: consid. 4).
I CCA 3.10.2006 N. 11.2005.98

19c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC

Protezione dell’unione coniugale – metodo per il calcolo dei contributi alimentari – nozione di reddito di un coniuge – condizioni alle quali si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un’attività lucrativa – condizioni alle quali i premi per un’assicurazione sulla vita vanno inseriti nel fabbisogno minimo del coniuge debitore – condizioni alle quali la sentenza di appello configura una reformatio in peius per rapporto alla sentenza del Pretore

Il metodo di calcolo che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l’eccedenza a metà, si applica sempre, tranne ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne riservavano alcuni a scopi diversi (come per esempio al risparmio). Inoltre il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito – di regola – dal tenore di vita che i coniugi avevano alla cessazione della comunione domestica. Fa stato, eccezionalmente, un livello di vita più alto solo ove sia reso verosimile che i coniugi vivevano in modo particolarmente parsimonioso, al di sotto dei loro mezzi (conferma della giurisprudenza: consid. 4).
Nel reddito di un coniuge rientra non solo lo stipendio, ma anche la tredicesima, le gratifiche, le provvigioni, i bonus, le partecipazioni agli utili, le mance e le indennità per straordinari o per altri incarichi, sempre che siano percepiti abitualmente (conferma della giurisprudenza: consid. 5).
Nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un’attività lucrativa a condizione che non sia possibile attingere all’eccedenza mensile o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e che la ripresa o l’estensione di un’attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), come pure con la situazione del mercato del lavoro. Le tre condizioni sono cumulative (riepilogo della giurisprudenza: consid. 6b).
I premi di assicurazioni destinate a coprire rischi riguardanti l’unione coniugale o la comunione domestica (sia pur sospesa), compresi quelli di assicurazioni sulla vita, vanno inseriti nel fabbisogno minimo del coniuge debitore se i mezzi finanziari a disposizione bastano a garantirne il pagamento (consid. 7b).
Una reformatio in peius suscettibile di avvertimento previo da parte della Camera civile di appello si verifica, per quanto riguarda i contributi alimentari nelle protezioni delle unioni coniugali, solo ove il totale dei contributi litigiosi – e non solo un singolo contributo – si riveli più alto di quello stabilito in prima sede (consid. 9 in fine).
I CCA 19.5.2006 N. 11.2003.102

20c Art. 176 cpv. 1 n. 3 CC

Contributi di mantenimento nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale – deroga al metodo di calcolo consistente nel suddividere a metà l’eccedenza mensile

Il metodo della ripartizione dell’eccedenza non deve condurre a una ridistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni. Esso non si applica ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne riservavano alcuni a scopi diversi, come per esempio al risparmio.
I CCA 19.6.2006 N. 11.2004.122

21c Art. 179 cpv. 1 CC

Modifica di misure a tutela dell’unione coniugale da parte del giudice del divorzio?

Il giudice delle misure a tutela dell’unione coniugale rimane competente a statuire sull’assetto della vita separata fino alla litispendenza dell’azione di divorzio, anche se la sua decisione interviene in seguito. Una volta pendente la causa di stato le misure intese a organizzare la vita separata competono solo al giudice del divorzio, unico abilitato a emanare misure provvisionali (art. 137 cpv. 2 CC). Questi può stabilire contributi di mantenimento anche per l’anno che precede la litispendenza (art. 137 cpv. 2 ultima frase CC), ma solo ove la causa di divorzio non sia stata preceduta da una procedura a tutela dell’unione coniugale. In tal caso per far modificare i provvedimenti adottati dal giudice delle misure a tutela dell’unione coniugale occorre rivolgersi a quest’ultimo.
I CCA 4.9.2006 N. 11.2005.103

22c Art. 260a cpv. 1 n. 1 CC; 13 cpv. 1 lett. l) LOC; 13 cpv. 1 n. 3 LAC

Riconoscimento di paternità: contestazione da parte del Comune di origine o di domicilio

Diritto dell’ente pubblico di contestare un riconoscimento di paternità nel Cantone Ticino.
Presupposto dell’autorizzazione a stare in lite del Municipio ed eccezioni.
Possibilità di sanatoria in caso di mancanza del presupposto.
Il Municipio del Comune di origine o di domicilio che contesta un riconoscimento di paternità non abbisogna dell’autorizzazione dell’assemblea o del consiglio comunale per stare in lite.
I CCA 14.9.2006 N. 11.2003.89

23c Art. 273 cpv. 1 CC

Relazioni personali tra genitori e figli – limitazioni per la condotta di un genitore?

Il coinvolgimento del figlio nel conflitto tra i genitori può condurre a una limitazione del diritto di visita.
I CCA 27.10.2006 N. 11.2005.101

 

Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2006 (III. Diritto di famiglia)

36c Art. 125 CC

Obbligo di mantenimento dopo il divorzio

Criteri per la commisurazione del contributo alimentare dovuto a un coniuge dopo il divorzio, secondo la durata del matrimonio (consid. 6).
I CCA 10.4.2006 N. 11.2005.37

37c Art. 140, 176 cpv. 1 n. 1 CC

Protezione dell’unione coniugale: omologazione di convenzione sugli effetti della vita separata

Nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale il giudice non è tenuto a imporre un termine di riflessione prima di omologare una convenzione tra coniugi.
Potere cognitivo del giudice chiamato a esaminare una convenzione siffatta.
I CCA 19.12.2005 N. 11.2005.47

38c Art. 166 CC; 80 LEF

Decisione di una cassa malati quale titolo esecutivo – responsabilità solidale dei coniugi per i premi dell’assicurazione obbligatoria

La stipulazione di un contratto d’assicurazione malattia obbligatoria rientra nella categoria dei bisogni correnti della famiglia, di modo che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto, ritenuto che tale vincolo di solidarietà sussiste tra i coniugi sin tanto che gli stessi hanno una vita comune.
CCC 20.3.2006 N. 16.2006.28

39c Art. 170 CC

Edizione di documenti da terzi

La banca può solo difendere i suoi propri interessi giuridicamente protetti, eventualmente rappresentare gli interessi di clienti a lei sola noti, ma non tutelare gli interessi della parte in causa, sostituendosi alla diligenza di quest’ultima.
I CCA 28.11.2005 N. 11.2005.144 (ricorso per riforma dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.16/2006 del 27 febbraio 2006, ricorso di diritto pubblico dichiarato inammissibile con sentenza 5P.20/2006 del 15 maggio 2006)

40c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC

Reddito di un coniuge che durante il matrimonio intraprende un corso di formazione

In costanza di matrimonio un coniuge non può ridurre unilateralmente i suoi redditi senza valida giustificazione. Nel caso in cui la famiglia si trovi in difficoltà finanziarie e il marito non sia in grado di rimediare a tale situazione in termini ragionevoli, nulla osta però a che la moglie intraprenda un corso di formazione professionale, anche se il guadagno di lei subisce una temporanea flessione, sempre che il corso sia di durata ragionevole e consenta poi alla moglie di migliorare verosimilmente le proprie entrate.
I CCA 21.12.2005 N. 11.2003.125

41c Art. 179 cpv. 1 CC; 86 CPC

Modifica di misure a protezione dell’unione coniugale

La modifica può decorrere, al più presto, dal giorno in cui è stata introdotta l’istanza; solo gravi e impellenti motivi di equità possono giustificare, a titolo eccezionale, una decorrenza retroattiva.
La procedura intesa alla definizione del contributo alimentare per un coniuge è governata dal principio dispositivo, anche nel quadro di misure a protezione dell’unione coniugale; a tal fine il giudice è vincolato dunque, per principio, alle richieste delle parti.
I CCA 2.5.2006 N. 11.2003.75

42c Art. 285 cpv. 1 CC

Contributo di mantenimento per figli comuni nel caso in cui un genitore si sposi

Dopo il matrimonio non fa più stato il reddito del debitore e il minimo esistenziale del diritto esecutivo per debitore solo, ma il reddito di coppia e il minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppie, i coniugi avendo tra loro reciproci diritti e doveri.
I CCA 22.12.2005 N. 11.2004.58

43c Art. 285 cpv. 1 CC

Contributo di mantenimento – fabbisogno del figlio minorenne in presenza di un fratello o di una sorella maggiorenne

Il fabbisogno in denaro di un figlio minorenne che vive nella medesima economia domestica insieme con un fratello maggiorenne va determinato secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento professionale del Canton Zurigo come quello di un fratello e non come quello di un figlio unico.
I CCA 27.2.2006 N. 11.2004.154

44c Art. 291 CC

Diffida ai debitori

Foro competente per ottenere una diffida ai debitori riguardante il contributo di mantenimento in favore del figlio.
I CCA 19.05.2006 N. 11.2006.45

 

Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2006 (III. Diritto di famiglia)

29c Art. 30 cpv. 1 CC

Cambiamento del nome a figli affidati a una madre divorziata

Non si giustifica un cambiamento di nome dettato da ragioni puramente soggettive, come i sentimenti negativi evocati da tale nome nel figlio o nel suo attuale ambiente familiare.
I CCA 6.4.2005 N. 11.2004.88 (un ricorso di diritto pubblico è stato respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5P.144/2005 dell’8 novembre 2005)

30c Art. 121 cpv. 3 CC

Diritto di abitazione nell’alloggio coniugale

Commisurazione dell’indennità: il giudice prende in considerazione, oltre al valore venale del diritto di abitazione, l’insieme delle circostanze, segnatamente il dovere di solidarietà fra i coniugi, l’interesse dei figli, la capacità finanziaria dell’avente diritto e quella del proprietario dell’immobile, il tenore di vita avuto dai coniugi e la necessità effettiva dell’alloggio.
I CCA 20.6.2005 N. 11.2004.20

31c Art. 129, v153 CC

Modifica di sentenza di divorzio: ammissibilità di nuovi documenti e condizioni cui soggiace la modifica

Documenti nuovi sono ammissibili, come in un’ordinaria causa di divorzio (consid. 2).
La modifica presuppone un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio (rispettivamente al momento in cui il contributo è stato modificato l’ultima volta) e la nuova situazione (consid. 4). La nuova situazione è quella al momento in cui l’attore ha promosso causa; successivi mutamenti possono essere presi in considerazione, se mai, nella misura in cui connotano un ulteriore cambiamento ragguardevole, duraturo e non prevedibile (consid. 10a).
I CCA 29.6.2005 N. 11.2003.22

32c Art. 134 cpv. 2, 286 cpv. 2 CC

Modifica di sentenza di divorzio: contributo di mantenimento per i figli nati dal primo matrimonio nel caso in cui il debitore formi una nuova famiglia

Nel fabbisogno del debitore alimentare che si è sposato o risposato va inserito il minimo esistenziale che il diritto esecutivo prevede per le coppie (fr. 1550.– mensili) e non il minimo esistenziale per un debitore solo (fr. 1100.– mensili), il quale si applica solo al debitore che vive in comunione domestica con un figlio maggiorenne o in concubinato.
I CCA 8.9.2005 N. 11.2005.12 e 11.2005.90

33c Art. 137 cpv. 2, 111 seg. CC

Divorzio su richiesta comune: revoca del consenso – provvigione ad litem: autorità competente

In linea di principio la revoca del consenso al divorzio non costituisce abuso (consid. 3).
Competente a concedere una provvigione di causa è il Pretore, anche per la procedura di appello (consid. 6).
I CCA 20.6.2005 N. 11.2005.62 (un ricorso per riforma è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.207/2005, un ricorso di diritto pubblico è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5P.303/2005, un ricorso per nullità è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.206/2005, tutte del 9 settembre 2005)

34c Art. 137 cpv. 2, 125 CC

Divorzio: contributi alimentari in pendenza di causa

Fino al passaggio in giudicato della sentenza sugli effetti del divorzio i contributi di mantenimento per moglie e figli continuano a essere disciplinati dall’assetto provvisionale.
I CCA 29.6.2005 N. 11.2004.100

35c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC

Misure a protezione dell’unione coniugale – debitore alimentare: azionista unico

Il reddito del debitore alimentare ove sussista unità economica fra lui e la società di cui egli è azionista unico o maggioritario va calcolato equiparando quest’ultimo a un lavoratore indipendente.
I CCA 4.7.2005 N. 11.2004.19

36c Art. 206 cpv. 1, 315a, 318, 324 cpv. 3 CC

Scioglimento del regime dei beni: partecipazione al minor valore in caso di deprezzamento? Misure a protezione della sostanza dei figli chieste dal coniuge affidatario

Nello scioglimento del regime ordinario dei beni in seguito a divorzio il coniuge che ha investito beni in proprietà dell’altro ha diritto, dandosi un deprezzamento, alla restituzione dell’importo investito, senza interessi. In tali casi l’applicazione delle norme sulla società semplice è esclusa, né i coniugi possono pattuire per convenzione una diversa chiave di partecipazione al deprezzamento (consid. 4a e 4b).
La madre alla quale è stato conferito l’esercizio dell’autorità parentale nell’ambito della causa di divorzio è legittimata a chiedere al giudice, come misure di protezione della sostanza dei figli, la restituzione di averi che il padre ha sottratto dai libretti di risparmio di questi ultimi (consid. 24).
I CCA 8.6.2005 N. 11.2002.94

37c Art. 285 CC

Riduzione del contributo alimentare per il figlio nel caso in cui il diritto di visita sia più esteso dell’usuale?

Perché un diritto di visita più ampio dell’usuale comporti una riduzione del contributo alimentare è necessario che il genitore affidatario consegua risparmi sensibili, l’onere di mantenimento in denaro trasferendosi solo limitatamente da un genitore all’altro. Obbligo del genitore non affidatario di indicare i maggiori costi da lui sostenuti.
I CCA 3.10.2005 N. 11.2005.83

38c Art. 285 cpv. 1 CC

Fabbisogno in denaro del figlio minorenne

Dal 2000 in poi le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento professionale del Canton Zurigo sono già commisurate al costo delle economie domestiche su scala nazionale. Non si giustificano più, quindi, tagli lineari per il minor costo della vita nel Ticino.
I CCA 19.6.2005 N. 11.2005.75

39c Art. 290 CC; 14 cpv. 2 Lag

Gratuito patrocinio nell’ambito di una trattenuta di stipendio

Non occorre gratuito patrocinio per postulare una trattenuta di stipendio a tutela di contributi in favore di figli minorenni poiché in simili evenienze il creditore può ottenere un aiuto appropriato e gratuito, per legge, da parte della Commissione tutoria regionale.
I CCA 31.8.2005 N. 11.2005.104

40c Art. 291 CC

Trattenuta di stipendio: garanzia del minimo esistenziale

In linea di principio l’ammontare di una trattenuta di stipendio deve corrispondere al contributo alimentare fissato dal giudice. Eccezione al principio qualora nel frattempo la situazione dell’obbligato sia mutata al punto che la «diffida ai debitori» risulti intaccare il fabbisogno minimo di lui.
I CCA 12.9.2005 N. 11.2005.72

41c Art. 298a, 133 CC

Autorità parentale in comune – convenzione

Esigenza di una convenzione suscettibile di approvazione circa la partecipazione dei genitori alle cure del figlio e il riparto delle spese di mantenimento in caso di autorità parentale in comune.
I CCA 7.11.2005 N. 11.2005.141

 

Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2005 (III. Diritto di famiglia)

29c Art. 26 cpv. 3 LTeC; 21, 44 LPamm

Appellabilità di decisioni pregiudiziali e incidentali prese da autorità amministrative, in particolare di decisioni provvisionali emanate dall’autorità di vigilanza sulle tutele

Decisioni pregiudiziali e incidentali prese da autorità amministrative possono essere impugnate solo ove comportino un danno «non altrimenti riparabile». Trattandosi di una decisione provvisionale, inoltre, essa dev’essere stata adottata «previo contraddittorio» (consid. 1 a 8).
I CCA 12.5.2005 N. 11.2005.48

30c Art. Art. 35 seg. CC

Dichiarazione di scomparsa in caso di persona «da lungo tempo assente»

La decorrenza di cinque anni dall’ultima notizia non basta, da sé sola, per dichiarare scomparsa una persona «da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie». A tal fine occorre altresì che nelle circostanze del caso specifico la persona risulti «assai verosimilmente morta» (consid. 2).
I CCA 12.1.2005 N. 11.2005.1

31c Art. 114, 125 CC

Divorzio: termine di separazione e pretese alimentari di figli che hanno un genitore comune

Il termine biennale di separazione dell’art. 114 CC si applica a tutti i processi di divorzio giudicati da autorità cantonali dopo il 1° giugno 2004 (consid. 3).
I figli che hanno un genitore in comune vantano nei confronti del medesimo un identico diritto alla copertura del fabbisogno in denaro, ragione per cui la disponibilità del genitore va suddivisa tra loro in base alla stessa chiave di riparto (consid. 11).
I CCA 14.2.2005 N. 11.1999.99

32c Art. Art. 125, 164 CC

Contributo di mantenimento: somma a libera disposizione

L’ammontare di un contributo alimentare dopo il divorzio va commisurato esclusivamente ai criteri posti dall’art. 125 CC e non calcolato secondo il riparto dell’eccedenza mensile una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi stessi (consid. 3).
Una pretesa ancorata all’art. 164 CC può essere fatta valere anche nell’ambito della liquidazione del regime dei beni, ma solo per l’anno precedente l’istanza e per il futuro, fino alla pronuncia del divorzio (consid. 6).
I CCA 19.5.2005 N. 11.2005.60

33c Art. Art. 132 CC

Avviso ai debitori

Nell’ambito di una richiesta di trattenuta il debitore può invocare il diritto di conservare il proprio fabbisogno minimo? Questione lasciata irrisolta (consid. 5).
I CCA 8.11.2004 N. 11.2004.113 (Ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale dichiarato inammissibile con sentenza 5P.460/2004 del 28 aprile 2005)

34c Art. Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC

Organizzazione della vita separata: contributo al coniuge non attivo professionalmente

Nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un’attività lucrativa a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere all’eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando la ripresa o l’estensione di un’attività lucrativa sia compatibile con la situazione personale del coniuge interessato (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (consid. 4).
I CCA 27.5.2005 N. 11.2003.60

35c Art. 273 seg. CC

Restrizioni del diritto di visita

Dandosi pericolo di sottrazione del figlio da parte del genitore non affidatario, il diritto di visita può essere sottoposto al divieto di lasciare la Svizzera o all’obbligo di depositare i documenti d’identità (consid. 3).
I CCA 15.2.2005 N. 11.2004.138

36c Art. 274a cpv. 1 CC

Diritto di visita del padre biologico al figlio avuto da una donna sposata?

Il padre biologico di un bambino avuto dalla moglie di un terzo non può contestare la paternità del marito, ma può postulare un diritto di visita, sempre che le relazioni personali siano nell’interesse e rispondano al bene del figlio (consid. 8).
I CCA 10.3.2005 N. 11.2005.34

37c Art. 291 CC

Diffida ai debitori: trattenuta di stipendio

La richiesta di trattenuta può emanare dal figlio o, nel caso dell’art. 289 cpv. 2 CC, dall’ente pubblico. Il genitore che detiene l’autorità parentale può agire in proprio nome, come sostituto processuale del figlio (consid. 1).
La trattenuta può essere revocata dal giudice – in analogia a quanto dispone l’art. 286 cpv. 2 CC – «se le circostanze siano notevolmente mutate», rispettivamente ove vengano meno i presupposti che l’avevano giustificata (consid. 7).
I CCA 28.4.2005 N. 11.2005.45

38c Art. 419, 421 CC

Autorizzazione al curatore di cedere un credito del curatelato

Una cessione di credito che trascende l’ordinaria amministrazione della sostanza va approvata dal curatelato, se è in grado di valutare adeguatamente il contenuto e la portata dell’atto. Se egli non è in grado, l’autorizzazione va chiesta all’autorità tutoria (consid. 9).
I CCA 21.2.2005 N. 11.2003.20

 

Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2005 (III. Diritto di famiglia)

 

31c Art. 26 cpv. 1 LTeC

Misure provvisionali in pendenza di un ricorso all’autorità di vigilanza

Se le misure provvisionali richieste sono direttamente connesse a una procedura pendente davanti all’autorità di vigilanza incombe a quest’ultima (e non all’autorità tutoria) prendere le opportune misure cautelari.
I CCA 9.9.2004 N. 11.2004.99

34c Art. 118 cpv. 2, 176 cpv. 1 CC

Separazione: calcolo dei contributi alimentari e fabbisogno minimo

Nel fabbisogno minimo rientra anche il costo delle cure mediche e dentarie non coperte da un’assicurazione, a condizione che ne sia dimostrata la necessità e l’entità (consid. 6e).
Le spese professionali e di aggiornamento rientrano nel fabbisogno minimo (consid. 8c).
L’obbligo di mantenimento verso un figlio nato fuori del matrimonio configura un debito personale che il genitore deve onorare anzitutto con la sua quota di eccedenza (consid. 8d).
I CCA 23.6.2004 N. 11.2000.11

35c Art. 124 CC

Equa indennità per impossibilità di suddividere la previdenza professionale

Allorché sia sopraggiunto un caso di previdenza e non sia più possibile suddividere la prestazione d’uscita maturata da un coniuge durante il matrimonio, nel caso in cui sussista un conto di libero passaggio vincolato che non serve a garantire prestazioni assicurative, una parte del saldo di tale conto può essere devoluta all’altro coniuge come equa indennità (consid. 5).
I CCA 27.2.2004 N. 11.2002.119

36c Art. 125, 207, 209 cpv. 3 CC

Scioglimento del regime dei beni: compenso tra acquisti e beni propri nel caso di investimenti eseguiti con acquisti in beni propri di un coniuge prima e durante il matrimonio – previdenza professionale

Scioglimento del regime dei beni: compenso tra acquisti e beni propri nel caso di investimenti eseguiti con acquisti in beni propri di un coniuge prima e durante il matrimonio – previdenza professionale

37c Art. 125 cpv. 2 CC

Divorzio: durata del contributo di mantenimento

Il contributo alimentare dell’art. 125 CC è per principio limitato nel tempo, salvo che il beneficiario non possa recuperare la propria indipendenza economica (consid. 3).
I CCA 15.6.2004 N. 11.2004.41

38c Art. 127 CC

Modifica di un contributo alimentare pattuito come non riducibile

Una rendita tutelata dall’art. 127 CC può essere ridotta solo in circostanze estreme, ove siano applicabili gli art. 2 cpv. 2 e 27 cpv. 2 CC (clausola rebus sic stantibus: FF 1996 I pag. 129 n. 233.541; DTF 122 III 97; SCHWENZER in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 11 ad art. 127 CC; SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 14 ad art. 127; SPYCHER/GLOOR in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 11 ad art. 127 CC).
I CCA 24.11.2004 N. 11.2004.135

39c Art. 137 cpv. 2 CC

Modifica di misure provvisionali in una causa di divorzio: effetti nel tempo

La modifica di una misura provvisionale ha di regola effetto solo per il futuro, anche se per ragioni di equità il giudice può far decorrere la modifica già dalla presentazione della domanda o da qualsiasi momento intermedio tra la presentazione della domanda e l’emanazione del decreto. Una retroattività più ampia è possibile solo in casi eccezionali. I contributi possono essere chiesti per l’anno precedente l’introduzione della domanda solo nell’ipotesi in cui il contributo di mantenimento sia fissato per la prima volta, non nei casi di modifica (consid. 12).
I CCA 23.2.2004 N. 11.2001.72 e 11.2001.74

40c Art. 137 cpv. 2 CC

Misure provvisionali in pendenza di divorzio: reddito del coniuge

Il valore locativo va compreso nel reddito del coniuge che abita in casa propria? (consid. 4).
Spetta al coniuge che invoca una diminuzione del proprio reddito per malattia duratura rendere verosimile gli estremi dell’affezione. L’accertamento di patologie che comportino l’inabilità lucrativa richiede, per principio, un esame specialistico. In un procedimento provvisionale, improntato alla sommarietà, il giudice statuisce sulla base della verosimiglianza, sicché l’esecuzione di una perizia va riservata al merito (consid. 7).
Durante la vita separata, se non si può ragionevolmente contare su una ripresa della comunione domestica, occorre prendere in considerazione anche i criteri applicabili al mantenimento dopo il divorzio, ma ciò non significa che il riparto a metà dell’eccedenza non sia più applicabile (consid. 9).
I CCA 30.4.2004 N. 11.2003.101

41c Art. 137 cpv. 2 CC, 153 vCC

Modifica di sentenza di divorzio: misure provvisionali

La soppressione o la riduzione cautelare dell’importo fissato in una sentenza di divorzio è possibile, ma solo a condizioni straordinarie, eccezionali e da valutare con grande cautela (consid. 2).
I CCA 3.5.2004 N. 11.2002.132

42c Art. 137 cpv. 2 CC; 285 cpv. 2 CPC

Contributo di mantenimento durante la procedura di appello contro la sentenza di divorzio

Decorrenza del contributo alimentare fissato nella sentenza di divorzio: passaggio in giudicato del dispositivo sul contributo di mantenimento (consid. 5).
Contributo provvisionale decretato dopo lo scioglimento del matrimonio, ove il processo sugli effetti del divorzio non sia ancora terminato (consid. 6 e 7).
I CCA 12.8.2004 N. 11.2003.114

43c Art. 137 cpv. 2 CC

Divorzio su richiesta unilaterale: modifica di misure emesse nell’ambito di una precedente procedura a protezione dell’unione coniugale

Per modificare un assetto a protezione dell’unione coniugale convenzionalmente pattuito e omologato dal giudice occorre rendere verosimile che le circostanze considerate nell’ambito del precedente accordo abbiano subito modifiche di rilievo (consid. 4).
I CCA 9.12.2004 N. 11.2004.146

44c Art. 138 CC

Misure provvisionali in pendenza di separazione o divorzio: divieto di nuovi fatti e di nuove prove in appello

45c Art. 159, 163 CC; 155 segg. vCPC

Provvigione ad litem e assistenza giudiziaria

La decisione con cui il giudice impone a un coniuge il versamento di una provvigione ad litem è un decreto cautelare (consid. 1).
Si giustifica, eccezionalmente, di concedere il beneficio dell’assistenza giudiziaria accanto a una provvigione ad litem nell’ipotesi in cui il debitore non possa attingere al suo unico elemento di patrimonio, sotto sequestro penale per tempo indefinito (consid. 4 e 5).
I CCA 15.11.2004 N. 11.2004.143

46c Art. 163 cpv. 1, 285 cpv. 1 CC

Contributo alimentare per moglie e figli: reddito ipotetico – indigenza del richiedente cui è imputato un reddito ipotetico

Il conseguimento di un reddito ipotetico può anche implicare un cambiamento d’attività, l’esigenza di sostentare debitamente la famiglia prevalendo sulla libera scelta della professione (consid. 3b).
Un reddito ipotetico non esclude uno stato d’indigenza. Poco importa che un richiedente versi in grave ristrettezza per sua colpa. L’indigenza può essere negata solo qualora il richiedente abusi dei suoi diritti, in particolare ove abbia rinunciato a un reddito appunto in vista del processo (consid. 8).
I CCA 18.8.2004 N. 11.2004.85

47c Art. 172 CC

Misure a protezione dell’unione coniugale

Reddito determinante di un lavoratore dipendente (consid. 4a).
Spese di alloggio quando un coniuge torna a vivere dai genitori (consid. 5).
I CCA 11.8.2004 N. 11.2004.77

48c Art. 173 cpv. 1 CC

Protezione dell’unione coniugale: contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia

Il costo dell’alloggio va inserito nel fabbisogno minimo di chi occupa l’abitazione, non in quello del coniuge tenuto a erogare contributi di mantenimento (consid. 13).
Il giudice delle misure a protezione dell’unione coniugale stabilisce “i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia”, che possono consistere non solo in prestazioni periodiche per l’ordinario sostentamento, ma anche in importi occasionali destinati alla copertura di spese straordinarie. Non è preposto invece alla disciplina dei rapporti interni di dare e avere fra le parti per debiti dell’uno pagati dall’altro e viceversa (consid. 17a).
Non risponde all’economia di giudizio che un pretore emani decreti cautelari appellabili nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale (consid. 17b e 17d).
I CCA 26.3.2004 N. 11.2003.40

49c Art. 176 CC

Protezione dell’unione coniugale: convenzione sui contributi di mantenimento

Durante la separazione di fatto i coniugi possono stipulare convenzioni interne sui contributi di mantenimento. In caso di litigio, ogni coniuge può rivolgersi al giudice delle misure protettrici dell’unione coniugale, che deciderà tenendo conto delle circostanze poste alla base dell’accordo e dei mutamenti intervenuti nel frattempo, indipendentemente dal fatto che tali mutamenti siano rilevanti e duraturi come si richiede invece nel caso di un’istanza volta alla modifica di misure a protezione dell’unione coniugale giusta l’art. 179 CC (consid. 2).
I CCA 19.2.2004 N. 11.2003.105

50c Art. 176 CC

Protezione dell’unione coniugale: reddito del coniuge in caso di lavoro straordinario

Nel caso in cui il lavoro straordinario sia prestato in modo regolare, un coniuge non può disimpegnarsi unilateralmente e abbandonare tale attività senza motivi seri e pertinenti (consid. 6).
I CCA 14.5.2004 N. 11.2002.150

51c Art. 176 cpv. 1 n. 1, 118 cpv. 2 CC

Azione di separazione: metodo di calcolo del contributo di mantenimento

Gli effetti della separazione sono disciplinati per analogia dalle disposizioni sulle misure protettrici dell’unione coniugale. Il calcolo dei contributi alimentari avviene quindi in base alla ripartizione dell’eccedenza mensile, di regola a metà, tra i coniugi, ottenuta deducendo dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (consid. 2).
I CCA 31.3.2004 N. 11.2002.149

52c Art. 176 cpv. 1 n. 1, 173 cpv. 3 CC

Protezione dell’unione coniugale: misure provvisionali; impossibilità di chiedere una provvigione per i costi della causa

Prima di fissare contributi retroattivi il giudice verifica che il coniuge debitore non abbia già adempiuto l’obbligo e che l’inattività del coniuge richiedente non costituisca una rinuncia ai contributi nel periodo che precede l’istanza (consid. 3).
Il coniuge che chiede già in via provvisionale contributi alimentari a titolo retroattivo deve rendere verosimili i requisiti dell’art. 376 CPC (consid. 5).
I CCA 28.4.2004 N. 11.2000.136

53c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC

Protezione dell’unione coniugale: contributo limitato nel tempo?

Circostanze in cui il contributo di mantenimento per un coniuge può essere limitato nel tempo nell’ambito di una procedura a protezione dell’unione coniugale (consid. 3b).
Il contributo non può essere limitato nel tempo solo perché il matrimonio è stato di breve durata (consid. 4 e 5).
Rifiuto del contributo a titolo eccezionale per abuso di diritto del coniuge beneficiario? (consid. 6).
I CCA 30.8.2004 N. 11.2004.83

54c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC

Protezione dell’unione coniugale: contributo per il figlio minorenne

I figli minorenni devono essere sentiti anche nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale (consid. 3).
Il fabbisogno medio in denaro previsto dalle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento professionale del Canton Zurigo comprende già gli eventuali assegni familiari, le prestazioni complementari AVS o AI, le rendite da casse pensioni, da assicurazioni infortuni o contro la responsabilità civile e così via (consid. 7c).
I CCA 14.9.2004 N. 11.2003.126

55c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC

Misure a protezione dell’unione coniugale: fabbisogno di figli maggiorenni inserito nel fabbisogno familiare? – contributo di mantenimento per la moglie limitato nel tempo?

In linea di principio il giudice delle misure a protezione dell’unione coniugale è abilitato a occuparsi solo di figli minorenni. Nondimeno, se i genitori sono d’accordo, il contributo per i figli maggiorenni comuni può essere inserito nel fabbisogno della famiglia. Ciò presuppone tuttavia un accordo chiaro sul principio e sull’ammontare del contributo. In mancanza di ciò, spetta al figlio maggiorenne far valere personalmente e in proprio nome le sue pretese a norma dell’art. 277 cpv. 2 CC nei confronti del genitore renitente (consid. 5).
L’inizio di un’attività lucrativa da parte della moglie non fa decadere per ciò solo l’obbligo contributivo del marito, ma aumenta unicamente il reddito familiare (consid. 12).
I CCA 5.11.2004 N. 11.2004.16

56c Art. 197 cpv. 2, 125 CC; 77 LCA

Scioglimento del regime dei beni: assicurazioni private sulla vita – contributo di mantenimento dopo il divorzio: obbligo del creditore di attingere a sostanza propria

Trattandosi di assicurazioni private sulla vita, l’art. 197 cpv. 2 n. 2 CC non si applica e la determinazione della massa di appartenenza segue i principi della surrogazione patrimoniale. Non rientrano ad ogni modo nella liquidazione le polizze di cui il contraente non può più disporre, ad esempio per avvenuta cessione a terzi o in seguito alla firma di una clausola beneficiaria irrevocabile (consid. 2).
Per finanziare sé stesso dopo il pensionamento, il coniuge creditore di un contributo alimentare può essere tenuto – come il coniuge debitore – a intaccare la propria sostanza. Dopo il 1° gennaio 2004 il rendimento di capitali a risparmio non si presume più superare il 2%. In ogni modo il diritto di conservare il livello di vita prima della separazione spetta non solo al creditore, ma anche al debitore del contributo, cui dev’essere garantito un tenore di vita analogo a quello del coniuge creditore e, in ogni modo, l’equivalente del fabbisogno minimo (consid. 4).
I CCA 29.9.2004 N. 11.2003.116

57c Art. 205 cpv. 3, 137 cpv. 2 CC

Divorzio: liquidazione del regime dei beni e modifica di provvedimenti cautelari

Le controversie legate allo scioglimento del regime matrimoniale vanno esaminate prima delle questioni correlate al riparto delle prestazioni d’uscita del “secondo pilastro” e prima di quelle inerenti ai contributi alimentari (consid. 9 in principio).
Nella liquidazione del regime dei beni occorre tenere conto anche delle spettanze di un coniuge per oneri processuali e ripetibili maturati durante la causa di divorzio (consid. 9d).
Il giudice del divorzio non può modificare retroattivamente le misure provvisionali adottate in pendenza di causa, neppure in caso di dichiarazioni menzognere della parte che ne ha beneficiato, a meno che il coniuge richiedente ottenga una revisione dell’assetto cautelare. Nel Cantone Ticino tale revisione va chiesta nelle forme della restituzione in intero contro le sentenze (consid. 9e).
I CCA 18.6.2004 N. 11.2002.96 (i ricorsi di diritto pubblico e per riforma sono stati respinti in quanto ammissibili dal TF con sentenze 5P.323/2004 e 5C.175/2004 del 22 dicembre 2004)

58c Art. 273 CC

Filiazione: diritto di visita

Trattandosi di ragazzi in età scolastica, nel Cantone Ticino il diritto di visita abituale comprende almeno un fine settimana su due, una settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale, una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive (consid. 3 e 9).
I CCA 14.4.2004 N. 11.2003.16 (un ricorso per riforma è stato respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.111/2004 del 16 agosto 2004)

59c Art. 273 segg. CC

Relazioni personali con il figlio: diritto di visita – perizia

Una perizia sulla questione del diritto di visita si impone solo quando le relazioni personali con il genitore non affidatario possano nuocere al bene del figlio (consid. 2).
Presupposti per istituire un diritto di visita sorvegliato: casistica (consid. 6).
Luogo in cui va esercitato il diritto di visita (consid. 7).
Spese dovute all’esercizio di un diritto di visita sorvegliato (consid. 8).
I CCA 30.8.2004 N. 11.2004.60 (un ricorso per riforma è stato respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.211/2004 del 9 marzo 2005)

60c Art. 274 cpv. 3, 274a cpv. 1 CC

Filiazione: relazioni personali con un figlio collocato in vista d’adozione

Se i genitori hanno consentito all’adozione del figlio o se si può prescindere da tale consenso, il diritto alle relazioni personali si estingue non appena il figlio sia collocato in vista d’adozione. In circostanze straordinarie l’autorità tutoria può conferire un diritto di visita al genitore del figlio collocato in vista di adozione, se ciò risponde al bene del figlio medesimo.
I CCA 26.1.2004 N. 11.2003.139

61c Art. 278 cpv. 2, 176 cpv. 1 n. 1 CC

Reddito determinante del coniuge cui sono affidati figli minorenni – obbligo coniugale di adeguata assistenza verso figli avuti prima del matrimonio

L’assegno familiare di base e quello per giovani in formazione o per invalidi rientra nel reddito determinante del coniuge affidatario, non invece l’assegno integrativo né quello di prima infanzia (consid. 4).
Obbligo di mantenimento del patrigno nel caso in cui il figlio avuto dalla moglie prima del matrimonio viva nella comunione domestica, rispettivamente nel caso in cui non viva più nella comunione domestica, sospesa a norma dell’art. 137 cpv. 1 o 175 CC (consid. 8 e 9).
I CCA 30.8.2004 N. 11.2004.89

62c Art. 307 segg. CC

Protezione del figlio: appello contro una decisione incidentale

La decisione con cui un’autorità ordina l’assunzione di un mezzo istruttorio nella prospettiva della decisione finale è considerata “incidentale” ed è pertanto impugnabile solo ove provochi al ricorrente un danno “non altrimenti riparabile” (consid. 5).
I CCA 23.3.2004 N. 11.2004.26

63c Art. 308 cpv. 2 CC

Protezione del figlio: funzione di un curatore educativo

Non rientra fra i compiti del curatore designato per la sorveglianza del diritto di visita esercitare una mediazione familiare tra genitori (consid. 6).
I CCA 16.12.2004 N. 11.2004.159

64c Art. 315a, 308 CC

Competenza dell’autorità tutoria a disciplinare le relazioni personali tra genitori e figli – compiti del curatore educativo

Le autorità di tutela continuano a occuparsi della regolamentazione del diritto di visita anche se i genitori hanno introdotto nel frattempo un’azione di divorzio, quanto meno nei casi in cui la disciplina delle relazioni personali sia connessa con una misura a protezione del figlio, come ad esempio una curatela educativa (art. 308 CC; consid. 3).
Il curatore educativo deve vegliare a che le relazioni tra genitore e figlio si svolgano conformemente a quanto ha deciso l’autorità, regolando se necessario le modalità pratiche (consid. 12a).
I CCA 23.9.2004 N. 11.2004.94