Diritto di determinare il luogo di dimora del figlio – trasferimento del figlio – Autorizzazione al trasferimento – obbligo di rientro in Ticino in caso di trasferimento in Svizzera interna senza l’autorizzazione?

Secondo l’art. 301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include ora anche il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Diversamente dal vecchio diritto, secondo cui il diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative dell’autorità parentale.

Quando i i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, ciò che dal 2014 è la regola anche dopo il divorzio, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio solamente con il consenso dell’altro genitore oppure per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, se il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2, let. a e b CC).

Nei casi di trasferimento all’interno della Svizzera, il consenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del giudice/dell’autorità di protezione è necessario solo se il cambiamento di dimora del figlio ha ripercussioni rilevanti sull’autorità parentale o sulle relazioni personali (DTF 142 III 502, consid. 2.4.2).

Nei casi in cui un genitore detiene l’autorità parentale esclusiva, deve informare tempestivamente l’altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio (cpv. 3).

Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento; se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori (cpv. 5).

In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, il trasferimento eseguito all’interno della Svizzera senza la necessaria autorizzazione non comporta alcuna sanzione civile diretta.

In effetti, la possibilità di postulare un ritorno forzato del minore non è contemplata dalla legge, diversamente da quanto previsto nei casi internazionali dalla Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (CArap, RS 0.211.230.02; vedi DTF 144 III 10 consid. 5; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., Ginevra-Losanna 2019, n. 1142 pag.757-758; Affolter-Fringeli/Vogel, in: BK – Berner Kommentar, Berna 2016, ad art. 301a CC n. 49; Schwenzer/Cottier, in: BaKomm – Basler Kommentar ZGB I, Basilea 2014, ad art. 301a CC n. 16 e 18; Dell’Oro, Il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio: l’art. 301a CC alla luce della giurisprudenza recente, in: RTiD I-2018, pag. 842, nota 56 e pag. 849).

Di conseguenza, dopo la partenza della minore, l’Autorità di protezione non è infatti più abilitata ad ordinare il rientro della figlia in Ticino, né tantomeno ad imporre alla madre un domicilio nel nostro cantone sulla scorta dell’art. 301a CC.

Ciò vale anche nell’ipotesi in cui il genitore che detiene la custodia abbia intenzionalmente trasferito il domicilio del figlio in maniera illecita, senza volutamente chiedere autorizzazione alcuna all’Autorità di protezione e con l’intento di allontanare il figlio dall’altro genitore contitolare dell’autorità parentale.

In altri termini, una partenza illecita ai sensi dell’art. 301a cpv. 2 CC, entro i confini svizzeri, non comporta la possibilità per l’altro genitore di annullare il trasferimento già effettuato.

Il rientro del minore potrebbe tuttalpiù giustificarsi quale provvedimento ex art. 307 cpv. 3 CC o art. 310 CC, ma solo se tale trasferimento configurasse una seria minaccia del bene del figlio (STF 144 III 10 consid. 6), ciò che in concreto non è neppure mai stato seriamente ipotizzato dal padre.